Con le sentenze dell’8 settembre 2026, rese nelle cause C-163/24, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice e Curtea de Apel Bucureşti, e C-293/24, Ferreira da Silva e Brito e a., la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata sul tema della responsabilità dello Stato membro per i danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza.
La Corte ha ribadito che tale responsabilità presuppone, tra l’altro, che la norma dell’Unione violata sia diretta a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia sufficientemente qualificata.
Con particolare riferimento alla causa C-293/24, la Corte ha precisato che, nella valutazione della gravità della violazione, può assumere rilievo anche l’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 267 TFUE da parte del giudice nazionale di ultima istanza.
In tale prospettiva, la mancata proposizione del rinvio, soprattutto qualora il giudice nazionale si discosti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia già esistente, costituisce uno degli elementi da considerare al fine di stabilire se la violazione del diritto dell’Unione possa qualificarsi come sufficientemente grave.
Nella causa C-163/24, la Corte ha invece ribadito che la responsabilità dello Stato non può essere riconosciuta qualora la disposizione del diritto dell’Unione violata non sia diretta a conferire diritti ai singoli, anche quando la violazione sia imputabile a un giudice nazionale di ultima istanza.
Le due pronunce contribuiscono pertanto a precisare ulteriormente i confini della responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto UE derivanti dall’attività giurisdizionale, confermando altresì la centralità del rinvio pregiudiziale quale strumento volto a garantire l’interpretazione e l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.
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