Con la pronuncia n. T-366/25 del 9 settembre 2026, il Tribunale dell’Unione Europea ha affermato che l'articolo 19, primo comma, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito di un'impresa a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un conferimento in natura di tali quote in una società, di cui esse sono socie, non costituisce un trasferimento di beni ai sensi di tale disposizione.
La controversia trae origine dalla domanda posta da un cittadino polacco alla relativa Autorità fiscale, in merito al trattamento ai fini IVA della donazione della propria impresa. In particolare, il contribuente intendeva donare a ciascuna figlia una quota del 50% dell’impresa; quest’ultime avrebbero, poi, proseguito l’attività del padre (in forma sostanzialmente invariata) tramite il conferimento in natura di tali quote in una società in nome collettivo, di cui esse erano socie. L’Autorità fiscale polacca, investita della questione, riteneva che non vi fosse cessione d’impresa, in quanto l'oggetto del trasferimento sarebbe la quota dei singoli elementi che la compongono. Inoltre, l'attività economica non sarebbe proseguita da nessuna delle donatarie, bensì da un altro soggetto, vale a dire la società in nome collettivo. La Corte suprema amministrativa della Polonia domandava pronuncia pregiudiziale al Tribunale dell’Unione Europea sulla questione.
Il tribunale, investito della questione, ha innanzitutto circoscritto il caso in esame, verificando la possibilità che l’operazione descritta nella domanda pregiudiziale possa essere ricondotta nell’ambito di un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della direttiva IVA.
A tale fine, il Tribunale richiama il contenuto dell’art. 19 cit., il quale sancisce che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.
La prima domanda che si pongono i Giudici europei è in merito alla possibilità di ricondurre le operazioni sopra descritte a un’unica operazione; la risposta è negativa. Invero, le comproprietarie sono soggetti giuridici distinti, che avranno la qualità di proprietario esclusivo in relazione alla propria quota dell'impresa e potranno, ciascuna, disporre della stessa senza il consenso dell'altra. Ne consegue che queste saranno individualmente libere di effettuare, o di non effettuare, la seconda transazione progettata. Pertanto, le quattro operazioni di cui sopra dovranno essere considerate come costituenti ciascuna un'operazione distinta e indipendente.
Chiarito ciò, il Tribunale ricorda le due condizioni che devono sussistere congiuntamente affinché si possa affermare di essere in presenza di un trasferimento di un’universalità di beni ai sensi dell’art. 19 della direttiva IVA. La prima consiste nel trasferimento di un'impresa o di una parte di essa idonea a proseguire un'attività economica autonoma. La seconda condizione riguarda il cessionario e, in particolare, il fatto che lo stesso deve continuare a gestire l'azienda o la parte dell'azienda trasferita, non potendo limitarsi a liquidare immediatamente l'attività.
Nel caso di specie, i Giudici europei rilevano che nell'ambito della ripartizione operata, il trasferimento di una quota pari alla metà dell'impresa non può essere assimilato al trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, in quanto ciascuna di tali quote non costituisce un'unità tale da consentire alle due figlie di esercitare separatamente un'attività economica autonoma. Verificata la mancanza della prima condizione, il Tribunale ha ritenuto non necessario analizzare la seconda relativa all’intenzione del cessionario.
Ne deriva che, secondo il Tribunale dell’Unione Europea, l'articolo 19, primo comma, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito di un'impresa a due persone fisiche, nella misura della metà per ciascuna, che hanno intenzione di effettuare immediatamente un conferimento in natura di tali quote in una società che esercita un'attività economica, di cui esse sono socie, non costituisce un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni ai sensi di tale disposizione.
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