La risposta a interpello n. 135/2026 affronta il tema della possibilità di applicare il regime di participation exemption alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione detenuta in una società estera che beneficia, nel proprio ordinamento, di un regime agevolativo sugli utili d’impresa.
Il caso riguarda una società italiana, Alfa S.p.A., titolare di una partecipazione del 25 per cento in Beta, società residente nella Repubblica di Serbia. La partecipazione era stata iscritta sin dall’origine tra le immobilizzazioni finanziarie e la partecipata svolgeva un’effettiva attività produttiva, mediante un insediamento industriale che aveva richiesto rilevanti investimenti in immobilizzazioni materiali e l’impiego di circa 220 dipendenti. Alfa intendeva cedere la partecipazione al socio di maggioranza di Beta, non appartenente al medesimo gruppo, e chiedeva se la plusvalenza potesse beneficiare del regime PEX di cui all’art. 87 TUIR.
Il profilo problematico non riguardava l’effettività dell’insediamento produttivo serbo, né l’esistenza di una pianificazione fiscale aggressiva, che l’istante escludeva espressamente. Il punto era diverso e riguardava la qualificazione del regime fiscale applicato da Beta ai sensi dell’art. 47-bis TUIR. La società serba, infatti, beneficiava dell’art. 50a della legge serba sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche, che prevede un’esenzione dall’imposta sugli utili per dieci anni in favore dei contribuenti che investano in immobilizzazioni per un importo superiore a un miliardo di dinari serbi e assumano almeno 100 lavoratori a tempo indeterminato.
Secondo l’istante, tale disciplina non avrebbe dovuto essere considerata un regime speciale. La norma, infatti, è inserita stabilmente nella legislazione fiscale ordinaria serba, non ha carattere estemporaneo e, almeno in astratto, è accessibile a tutti i soggetti che realizzino investimenti produttivi nel territorio della Repubblica di Serbia. In via subordinata, Alfa sosteneva che, anche ove il regime serbo fosse stato qualificato come speciale, avrebbe dovuto trovare applicazione la tutela dell’affidamento prevista dall’art. 1, commi 1007 e 1008, della legge n. 205/2017, con riferimento alla disciplina applicabile al momento della formazione degli utili.
L’Agenzia muove dalla disciplina della participation exemption. L’art. 87, comma 1, TUIR prevede l’esenzione del 95 per cento delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al ricorrere di quattro condizioni: holding period minimo, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale e residenza o localizzazione della partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato. L’interpello si concentra esclusivamente su quest’ultimo requisito, restando estranea ogni valutazione sugli altri presupposti della PEX.
Per le partecipazioni non di controllo, come quella detenuta da Alfa, l’art. 47-bis TUIR impone di verificare il livello nominale di tassazione applicabile alla società estera, tenendo conto anche degli eventuali regimi speciali. Il regime si considera privilegiato quando il livello nominale di imposizione risulta inferiore al 50 per cento di quello italiano. L’analisi deve inoltre essere condotta per il periodo di monitoraggio previsto dall’art. 87, comma 2, TUIR: nel caso di partecipazioni detenute da più di cinque periodi d’imposta e cedute a controparti non appartenenti al medesimo gruppo, è sufficiente verificare la sussistenza del requisito nei cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo.
Il passaggio centrale della risposta riguarda la nozione di "regime speciale". L’Agenzia richiama il criterio secondo cui sono speciali quelle discipline fiscali non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti che svolgono analoga attività, ma fruibili soltanto in presenza di specifiche caratteristiche soggettive, temporali o oggettive del beneficiario, anche quando non incidano direttamente sull’aliquota, ma prevedano esenzioni o riduzioni della base imponibile idonee ad abbassare il prelievo nominale sotto la soglia rilevante.
Applicando tale criterio alla normativa serba, l’Agenzia ritiene che l’art. 50 integri un regime fiscale speciale. La circostanza che la disposizione sia inserita nella legge ordinaria sull’imposta sugli utili e non sia formalmente qualificata come agevolazione non è decisiva. Ciò che rileva è che l’esenzione non si applica alla generalità delle società commerciali operanti in Serbia, ma solo a quelle che soddisfano requisiti particolarmente selettivi: un investimento minimo in immobilizzazioni superiore a un miliardo di dinari serbi, l’assunzione di almeno 100 lavoratori a tempo indeterminato e una durata dell’esenzione limitata a dieci anni.
Proprio questi elementi - soglia dimensionale dell’investimento, vincolo occupazionale e durata temporale del beneficio - determinano, secondo l’Agenzia, la specialità del regime. La disciplina non rappresenta quindi una componente ordinaria e generalizzata del sistema impositivo serbo, ma un trattamento fiscale di favore riservato a imprese che realizzano specifici programmi di investimento produttivo e occupazionale. Da ciò discende che Beta deve essere considerata localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata ai fini della verifica del requisito previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR.
L’Agenzia esclude poi l’applicabilità della disciplina di salvaguardia invocata dall’istante. I commi 1007 e 1008 della legge n. 205/2017 tutelano, in presenza di determinate condizioni, l’affidamento del contribuente con riferimento agli utili e ai dividendi provenienti da partecipate estere, ma non si estendono alle plusvalenze da cessione di partecipazioni. Il legislatore ha infatti circoscritto espressamente tale disciplina agli utili da partecipazione di cui all’art. 47, comma 4, TUIR e ai dividendi societari di cui all’art. 89, comma 3, TUIR. Non vi è quindi spazio, secondo l’Agenzia, per un’applicazione analogica al regime PEX.
Di conseguenza, in conclusione, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Beta non può beneficiare della participation exemption, poiché non risulta integrato il requisito della residenza fiscale o localizzazione della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata., Anche una misura stabile e inserita nella legislazione ordinaria estera può assumere rilievo ai fini dell’art. 47-bis TUIR quando è riservata a soggetti che presentano requisiti selettivi e determina una significativa riduzione del prelievo nominale.
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