28/4/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 112 del 2025

Con la Risposta a interpello n. 112 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile in Italia a compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno percepiti da una persona fisica non residente, iscritta all’AIRE, in qualità di erede.

Nella fattispecie, l’Istante – fiscalmente residente all’estero – riceve emolumenti da una Società degli Autori estera, a titolo di compensi per l’utilizzo di opere creative realizzate da un familiare deceduto.

L’Amministrazione ha escluso l’imponibilità in Italia dei suddetti redditi, in quanto: (i) I soggetti non residenti sono tassabili in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1, TUIR);(ii) Ai sensi dell’art. 23 del TUIR, le royalties estere sono imponibili in Italia solo se corrisposte da soggetti italiani, oppure se connesse a beni o attività situati in Italia;(iii) I redditi in esame, qualificabili come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. g), non sono imponibili in Italia, poiché provengono da una società estera e non hanno alcun legame con il territorio nazionale.

In conclusione, la Risposta n. 112/2025 ha fornito un’importante conferma interpretativa per le persone fisiche fiscalmente residenti all’estero e iscritte all’AIRE: i compensi di fonte estera per l’uso di opere dell’ingegno non sono imponibili in Italia se non corrisposti da soggetti residenti o con stabile organizzazione nel territorio.

#nonresidenti #AIRE #redditidifonteestera #opereingegno #royalties #residenzafiscale #agenziadelleentrate #tassazioneinternazionale #TUIR

12/2/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 gennaio 2026, n. 279

Nel reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 la “fraudolenza” non coincide con la mera diminuzione delle garanzie, essendo necessario un quid pluris...
12/2/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 11 del 2026

12/2/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 9 del 2026

l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime del “realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci