28/4/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 112 del 2025

Con la Risposta a interpello n. 112 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile in Italia a compensi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno percepiti da una persona fisica non residente, iscritta all’AIRE, in qualità di erede.

Nella fattispecie, l’Istante – fiscalmente residente all’estero – riceve emolumenti da una Società degli Autori estera, a titolo di compensi per l’utilizzo di opere creative realizzate da un familiare deceduto.

L’Amministrazione ha escluso l’imponibilità in Italia dei suddetti redditi, in quanto: (i) I soggetti non residenti sono tassabili in Italia solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1, TUIR);(ii) Ai sensi dell’art. 23 del TUIR, le royalties estere sono imponibili in Italia solo se corrisposte da soggetti italiani, oppure se connesse a beni o attività situati in Italia;(iii) I redditi in esame, qualificabili come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. g), non sono imponibili in Italia, poiché provengono da una società estera e non hanno alcun legame con il territorio nazionale.

In conclusione, la Risposta n. 112/2025 ha fornito un’importante conferma interpretativa per le persone fisiche fiscalmente residenti all’estero e iscritte all’AIRE: i compensi di fonte estera per l’uso di opere dell’ingegno non sono imponibili in Italia se non corrisposti da soggetti residenti o con stabile organizzazione nel territorio.

#nonresidenti #AIRE #redditidifonteestera #opereingegno #royalties #residenzafiscale #agenziadelleentrate #tassazioneinternazionale #TUIR

Commenti recenti

19/5/2025

Corte di cassazione Ordinanza n. 12418 del 2025

Con l’ordinanza interlocutoria n. 12418 del 2025, la Cassazione ha sospeso il giudizio e rinviato la causa a nuovo ruolo...
19/5/2025

Corte di cassazione Ordinanza n. 12428 del 2025

Con l’Ordinanza n. 12428 del 2025, la Corte di cassazione ha confermato che la mancata comunicazione all’ENEA non comporta...
19/5/2025

Corte di cassazione Ordinanza n. 11910 del 2025

Con l’Ordinanza n. 11910 del 2025, la Corte di cassazione ha rinviato la decisione sulla validità dell’accertamento fiscale condotto senza autorizzazione giudiziaria...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.