Con la Risposta a interpello n. 124 del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una scissione totale non proporzionale di una società semplice, detenuta in comunione tra tre eredi, in favore di tre nuove società semplici, ognuna partecipata da un erede e dal socio d’opera originario, senza modifiche sostanziali nella natura degli asset.
L’operazione, finalizzata a separare le posizioni ereditarie e a favorire la gestione autonoma dei patrimoni in ottica di stabilizzazione e passaggio generazionale, è stata valutata alla luce dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
L’Agenzia ha chiarito che: (i) la scissione non produce alcun effetto realizzativo ai fini delle imposte dirette, non generando plusvalenze né per la società scissa né per i soci, in assenza di conguagli;
(ii) le partecipazioni trasferite conservano il medesimo valore fiscale, e l’operazione non rientra tra quelle previste dall’art. 67 TUIR;
(iii) non sussiste alcun vantaggio fiscale indebito, né vi è assenza di sostanza economica, essendo l’operazione supportata da ragioni extrafiscali non marginali.
Inoltre, l’Ufficio ha chiarito che sotto il profilo delle imposte indirette, lo scioglimento della comunione ereditaria mediante scissione è qualificato come atto di divisione, soggetto all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/1986.
In conclusione, la Risposta n. 124/2025 conferma la possibilità per gli eredi di procedere a una riorganizzazione post mortem mediante scissione non proporzionale di una società semplice, senza incorrere in contestazioni di abuso del diritto. L’operazione, se priva di conguagli e realizzata nel rispetto dei valori fiscalmente riconosciuti, è fiscalmente neutra, sia ai fini delle imposte dirette sia dell’imposta di registro.
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