Con la Risposta a interpello n. 126 del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta di registro nei casi di affitto di ramo d’azienda con componente immobiliare prevalente, ai sensi dell’art. 35, n. 10-quater del D.L. n. 223/2006.
Nel caso specifico, il contribuente aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda, avente ad oggetto un’attività di bar e ristoro, per un valore immobiliare dichiarato pari al 75 per cento del totale dell’azienda, assoggettando i canoni ad IVA e versando l’imposta proporzionale dell’1 per cento solo sulla prima annualità, in aggiunta all’imposta fissa di 200 euro in fase di registrazione iniziale.
L’istante chiedeva se tale imposta fissa dovesse essere ripetutamente versata per ciascuna annualità successiva, in occasione del pagamento rateizzato dell’imposta proporzionale.
L’Agenzia ha risposto in senso favorevole al contribuente, chiarendo che:
(i) l’imposta fissa in misura pari a 200 euro, prevista dall’art. 40 del TUR, è dovuta una sola volta, al momento della registrazione iniziale dell’atto;
(ii) essa ha natura di imposta d’atto, non è legata agli effetti economici o al valore del contratto, e rappresenta il corrispettivo per il servizio di registrazione offerto dallo Stato;
(iii) le successive annualità, assoggettate all’imposta proporzionale dell’1 per cento sulla componente immobiliare, non richiedono l’ulteriore versamento dell’imposta fissa.
In conclusione, la Risposta n. 126/2025 chiarisce definitivamente che, nei contratti di affitto di ramo d’azienda con valore immobiliare prevalente, l’imposta fissa in fase di registrazione è dovuta una sola volta.
Tale interpretazione conferma la logica dell’imposta di registro come tributo d’atto e impedisce duplicazioni indebite nei versamenti annuali successivi.
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