Con la Risposta a interpello n. 127 del 5 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione temporale della proroga da un anno a due anni del termine per rivendere l’immobile “prima casa” precedentemente acquistato con le medesime agevolazioni, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 116, L. n. 207/2024).
Nel caso specifico, l’istante aveva acquistato un nuovo immobile il 25 gennaio 2024, beneficiando del regime agevolato, e si era impegnato a vendere la precedente abitazione entro un anno. Tuttavia, a causa di ritardi, non era riuscito a completare la vendita entro gennaio 2025. Nel frattempo, è intervenuta la riforma che ha esteso a due anni il termine per la rivendita, ai sensi del riformulato comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I allegata al TUR.
L’Agenzia ha confermato che: (i) la proroga non è riservata agli atti stipulati dal 2025 in poi; (ii) si applica anche agli acquisti effettuati nel 2024, se al 31 dicembre 2024 il termine annuale non era ancora decorso; (iii) nel caso in esame, l’acquirente potrà alienare l’immobile pre-posseduto entro il 25 gennaio 2026, senza decadenza dai benefici “prima casa”.
In conclusione, la Risposta n. 127/2025 conferma l’interpretazione estensiva della nuova disciplina sulla rivendita dell’immobile agevolato, applicabile anche agli acquisti effettuati nel 2024 purché il termine annuale non sia già scaduto a fine anno.
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