Con la Risposta n. 146 del 29 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei contratti di locazione soggetti al regime della cedolare secca, non è dovuta l’imposta di registro nemmeno in presenza di una clausola penale.
In particolare, l’Ufficio ha chiarito che la clausola penale: (i) non ha una causa autonoma rispetto al contratto principale; (ii) è accessoria e servente all’obbligazione locatizia; (iii) non può essere tassata separatamente, non integrando un atto distinto.
Richiamando una serie di pronunce della Cassazione, l’Agenzia ha confermato che la clausola penale non genera un’obbligazione fiscalmente autonoma; quindi, rientra nel regime agevolativo della cedolare secca, che sostituisce imposte di registro e bollo sul contratto.
In conclusione, la clausola penale, se inserita in un contratto con cedolare secca, non è soggetta a tassazione autonoma, confermando la piena applicazione del regime agevolato anche a queste previsioni contrattuali.
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