La risposta a interpello n. 172/2026 affronta il tema del riporto delle posizioni fiscali soggettive nell’ambito di una fusione inversa realizzata a seguito di un’operazione di acquisizione. L’istanza è stata presentata da Alfa S.p.A., società operativa incorporante, che ha chiesto la disapplicazione dei limiti previsti dall’art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, TUIR con riferimento alla fusione per incorporazione della controllante Beta S.p.A., società veicolo costituita per l’acquisizione della stessa Alfa.
La struttura dell’operazione è quella tipica di una acquisizione realizzata mediante holding veicolo. Beta era stata costituita nel 2021 con oggetto sociale rappresentato dalla detenzione e gestione della partecipazione in Alfa. I fondi acquirenti avevano poi acquistato il capitale della società operativa per il tramite di tale veicolo, finanziando l’investimento mediante aumenti di capitale e versamenti in conto capitale. Successivamente, nel 2024, Alfa ha incorporato la propria controllante Beta, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2024.
Il profilo fiscale riguardava il trattamento delle perdite, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi riportabili maturati dalle due società prima della fusione. Alfa presentava perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al 31 dicembre 2023. Beta, a sua volta, aveva maturato perdite, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE, oltre a una perdita nel periodo interinale 2024 compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di efficacia giuridica della fusione.
Il nuovo quadro normativo è decisivo. L’art. 172, comma 7, TUIR consente il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione nei limiti del valore economico del patrimonio netto della società che le riporta e a condizione che sia superato il test di vitalità economica. Il comma 7-ter estende tali limiti anche agli interessi passivi indeducibili e alle eccedenze ACE. La ratio della disciplina resta quella di impedire il commercio di "bare fiscali", cioè fusioni con società prive di effettiva capacità produttiva finalizzate alla compensazione intersoggettiva di posizioni fiscali pregresse.
A questo impianto si aggiunge il nuovo art. 177-ter TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, che esclude l’applicazione dei limiti al riporto delle perdite e delle altre posizioni fiscali nelle operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo societario. Tuttavia, tale disciplina opera per le operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non si applica alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d’imposta antecedente. Da qui la distinzione, centrale nella risposta, tra posizioni infragruppo e posizioni non infragruppo.
Nel caso esaminato, la perdita maturata da Beta nel periodo interinale 2024 è qualificata come posizione infragruppo, poiché realizzata in un periodo d’imposta in cui Alfa e Beta appartenevano già al medesimo gruppo sin dall’inizio dell’esercizio. Tale posizione beneficia quindi dell’esimente prevista dall’art. 177-ter TUIR. Diversamente, le perdite, gli interessi passivi e le eccedenze ACE maturati fino al 31 dicembre 2023 sono qualificati come posizioni non infragruppo e richiedono una specifica valutazione ai fini dell’eventuale disapplicazione dei limiti dell’art. 172 TUIR.
Quanto ad Alfa, l’Agenzia rileva che la società supera il test di vitalità sia con riferimento all’esercizio precedente alla fusione sia con riferimento al periodo di retrodatazione. Non supera, invece, il limite patrimoniale, poiché il valore economico del patrimonio netto risultante dalla relazione giurata di stima è inferiore all’ammontare complessivo delle posizioni fiscali soggettive maturate al 31 dicembre 2023 di cui viene chiesto il riporto.
Tale dato non viene però considerato decisivo in senso ostativo. L’istante aveva rappresentato che le perdite fiscali di Alfa non derivavano da una gestione economicamente negativa o da un depotenziamento dell’attività, ma prevalentemente dagli effetti dell’iperammortamento connesso a rilevanti investimenti produttivi. Alfa aveva infatti continuato a conseguire utili civilistici ed EBITDA positivo, e le perdite erano destinate a essere riassorbite dai redditi imponibili futuri generati dalla medesima attività industriale.
Per Beta, invece, la situazione è speculare. La società supera il limite patrimoniale, perché il patrimonio netto contabile, anche al netto dei versamenti rilevanti, è capiente rispetto alle posizioni fiscali riportabili. Non supera, tuttavia, il test di vitalità, in quanto non presenta costi per lavoro dipendente e, nel periodo interinale, non rileva né ricavi né costi del personale.
Anche in questo caso, l’Agenzia non si arresta al dato formale. Beta viene qualificata, nella sostanza, come una società veicolo costituita appositamente per consentire ai fondi investitori di acquisire Alfa in due tranche e, successivamente, razionalizzare la struttura mediante fusione inversa. La risposta valorizza il fatto che la holding non svolgesse una autonoma attività operativa, ma fosse funzionale all’acquisizione della target e alla gestione dell’investimento, secondo una logica analoga a quella delle operazioni di acquisizione tramite veicolo.
La stessa origine delle posizioni fiscali di Beta conferma tale lettura. Gli interessi passivi derivavano dalle fee connesse al finanziamento bridge-to-co-investor, stipulato per sostenere l’eventuale pagamento della seconda tranche del prezzo; le eccedenze ACE derivavano dai versamenti in conto capitale effettuati dai soci per dotare il veicolo delle risorse necessarie all’acquisizione; le perdite fiscali derivavano dai costi sostenuti per servizi, gestione societaria e attività propedeutiche all’acquisto delle partecipazioni.
Il passaggio conclusivo della risposta è, quindi, sostanzialistico. L’Agenzia ritiene che, nella fattispecie, non sia ravvisabile l’effetto elusivo che l’art. 172 TUIR intende contrastare. Beta è stata costituita ex novo per acquistare, mediante equity, la partecipazione nella società target; ha impiegato effettivamente le proprie risorse nell’acquisizione; il suo patrimonio è costituito quasi esclusivamente dalla partecipazione in Alfa e da attività e passività strettamente connesse all’operazione; le sue posizioni fiscali derivano esclusivamente dai costi e dall’impiego delle risorse finanziarie ricevute dai soci per realizzare l’investimento.
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia conclude che non trovano applicazione le limitazioni qualitative e quantitative di cui all’art. 172, commi 7 e seguenti, TUIR, tanto con riferimento alle posizioni non infragruppo di Beta quanto con riferimento alle posizioni non infragruppo di Alfa. Resta però fermo che il parere riguarda esclusivamente la disapplicazione dei limiti al riporto, senza implicare il riconoscimento della correttezza del quantum delle posizioni fiscali né una valutazione sull’eventuale abuso del diritto ex art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
In definitiva, i test antielusivi sul riporto delle posizioni fiscali non possono essere applicati in modo meramente meccanico. Occorre verificare se le posizioni riportabili riflettano un effettivo fenomeno di commercio di perdite oppure siano fisiologicamente connesse alla funzione economica della società operativa e del veicolo utilizzato per l’acquisizione.
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