1/10/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25755 del 24 settembre 2026

Con la pronuncia n. 25755 del 24 settembre 2026, la Suprema Corte ha ribadito che gli eredi non rispondono delle sanzioni fiscali che erano del de cuius poiché la responsabilità verso l'amministrazione è personale e intrasmissibile agli aventi causa.

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La controversia trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento IMU attraverso i quali era stato riconosciuto, per i periodi d’imposta 2012 e 2013, un maggior valore imponibile di un’area, pari a euro 75 al mq. Il ricorso presentato dal contribuente avverso tali avvisi, pur dando atto della rettifica dell’Ufficio che, per l’anno 2013, aveva dimezzato il valore dell’incremento della base imponibile, veniva rigettato dalla Corte di Giustizia di primo grado. Prosto appello avverso la menzionata pronuncia, la Corte regionale riconosceva il minor valore imponibile anche per l’anno 2012, affermando che sebbene la rettifica del Comune si riferisse alla sola annualità successiva, non risulta plausibile sostenere che in un solo anno la medesima area potesse aver perduto il 50% del proprio potenziale edificatorio. Avverso la sentenza di seconde cure, il contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 in quanto le aree, secondo lo stesso, sarebbero dovute essere considerate nel loro complesso, tenendo conto della presenza di vincoli di inedificabilità su parte dell’area stessa.

Il Comune depositava controricorso e ricorso incidentale ritenendo contraddittoria la riduzione del valore dell’area applicata dai giudici di appello per l’anno 2012. Prima della decisione della Suprema corte, sopraggiungeva il decesso del contribuente, circostanza che portava gli eredi a costituirsi in giudizio invocando la disapplicazione delle sanzioni nei loro confronti.

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La Suprema Corte ha, in primo luogo, respinto i motivi contenuti nel ricorso principale del contribuente e nel controricorso del Comune. In particolare, quanto a quest’ultimo, i giudici di legittimità hanno ribadito che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo terzo grado di merito, non essendo consentita una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Chiarito quanto sopra, la Corte di cassazione accoglie il motivo di ricorso avanzato dagli eredi del contribuente. I giudici di legittimità richiamano, innanzitutto, l’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, il quale detta un principio di ordine generale nello stabilire che l’obbligazione di pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Tale previsione risulta il corollario del principio della responsabilità personale, codificato all’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 472/1997.

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Sul punto, quindi, la Corte intende dare continuità al proprio consolidato orientamento, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a una persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione.

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Alla luce di quanto esposto, la Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, disapplicato le sanzioni nei confronti degli eredi.

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Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie
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