1/10/2026

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 33545 del 14 settembre 2026

Con la sentenza n. 33545 del 14 settembre 2026, la Corte di cassazione, Sez. III, ha chiarito che il sequestro preventivo ai fini di confisca per il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, può colpire unicamente il prezzo del reato, il quale consiste nel compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture.

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Il caso di specie riguarda una vicenda cautelare che si incentra sull’ipotesi accusatoria dell’esistenza di un’associazione stabile e duratura volta a porre in essere un programma criminoso consistito in un’articolazione di diversi delitti fiscali, relativi all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, a dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti ed a omesse dichiarazioni. In particolare, le società riconducibili a tale organizzazione acquistavano dell’argento puro da diversi fornitori, i quali riportavano in fattura come oggetto delle transazioni delle "verghe argentifere", sottoposte ad un meccanismo Iva differente.
Per il tramite di questo meccanismo, secondo l’Agenzia, le società acquirenti potevano acquistare l’argento puro sottocosto, nonché un credito Iva detraibile; al contempo i fornitori potevano così incassare l’Iva fittizia, senza poi versarla nei confronti dell’Erario.

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A fronte di quanto detto, il Giudice per le indagini preliminari disponeva un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti della Alfa S.r.l., in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, per aver, con tali fatture, contribuito al compimento di un disegno criminoso volto a consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

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Con ordinanza, il Tribunale annullava il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti della Alfa S.r.l.

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Avverso l’ordinanza il Sostituto Procuratore presentava ricorso in cassazione, richiedendo l’annullamento della stessa. Con il primo motivo di ricorso, si deduceva l’errata individuazione del profitto e del prezzo dei reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 e 8 del d.lgs. 74/2000.

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Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, si eccepiva la mancata integrazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari; il Tribunale avrebbe dovuto mantenere il sequestro preventivo in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. 74/2000 e al delitto associativo, non configurandosi violazione del diritto di difesa.

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La corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo all’errata individuazione del profitto e del prezzo dei reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, poiché oggetto della cautelare sono unicamente il reato ex art. 8 del d.lgs. 74/2000 nonché il corrispondente illecito amministrativo. La Corte ha ritenuto inadeguata la prospettazione del pubblico ministero, secondo cui l’Iva versata dal destinatario finale delle fatture si configuri come prezzo del reato. La Corte di cassazione ha ribadito che il prezzo ed il profitto del reato appartengono a categorie normative differenti. Si è richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il sequestro preventivo ai fini della confisca può avere ad oggetto unicamente il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l’emissione delle fatture. Non sarà, invece, rilevante ai fini della determinazione del prezzo, il profitto conseguito da terzi per effetto dell’utilizzazione delle fatture, integrando questa fattispecie un reato al quale l’emittente non può concorrere in ragione della deroga stabilita dall’art. 9 del d.lgs. n. 74/2000.

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Allo stesso modo, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i restanti motivi di ricorso, in quanto, essendo oggetto della cautelare solo il reato di cui all’art 8 del d.lgs. 74/2000 e l’illecito amministrativo dell’ente, il fumus di altri reati non rileva quale ragione di censura del provvedimento.

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1/10/2026

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