10/2/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 18 del 2025

Con la risposta a interpello n. 18 del 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità per un ente ecclesiastico di essere qualificato come investitore istituzionale ai fini del trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a un fondo immobiliare.

L’Agenzia ha precisato che:

  • l’ente istante, dotato di personalità giuridica canonica pubblica, persegue esclusivamente finalità istituzionali di carattere religioso e di sostegno al clero, finanziandosi attraverso la gestione del proprio patrimonio immobiliare.
  • ai fini dell’articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, gli investitori istituzionali includono anche enti privati residenti in Italia che operano nei settori ammessi dall’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 153/1999, tra cui il settore “religione e sviluppo spirituale”.
  • considerato che l’ente in questione opera esclusivamente in tale ambito, rientra tra gli investitori istituzionali e beneficia del regime fiscale agevolato previsto per tali soggetti.

In conclusione, l’ente può beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare, conformemente alle disposizioni fiscali in materia.

#investitoriistituzionali #fondiimmobiliari #agenziadelleentrate #entiecclesiastici #tassazione

19/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026, la Cassazione ha affermato che l’autorizzazione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973...
17/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 18431/2026, la Suprema Corte ha affermato la deducibilità delle quote di ammortamento relative a beni strumentali...
17/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026

Con l’ordinanza n. 16701/2026, la Suprema Corte ha ribadito che l’omessa predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva non costituisce...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci