27/10/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 189 del 23 ottobre 2026

La risposta a interpello n. 189/2026 affronta il trattamento fiscale dei benefit riconosciuti ai dipendenti che svolgono ordinariamente attività lavorativa nella giornata di domenica, chiarendo se buoni carburante e buoni spesa possano essere ricondotti alla disciplina dei fringe benefit prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR.

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La società istante gestisce servizi pubblici essenziali organizzati sette giorni su sette e intende introdurre, per il biennio 2026-2027, un piano di welfare rivolto ai lavoratori strutturalmente coinvolti nel servizio domenicale. Il beneficio verrebbe riconosciuto sotto forma di buoni benzina o buoni spesa multiuso, con valore differenziato in funzione della frequenza con cui l’unità organizzativa di appartenenza richiede lo svolgimento dell’attività nelle giornate domenicali.

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La società precisa che il piano non è finalizzato a remunerare una maggiore produttività né a incentivare la performance del singolo lavoratore. Il beneficio è invece collegato alla particolare condizione organizzativa dei dipendenti che, per la natura del servizio, prestano ordinariamente attività anche la domenica, con conseguenti riflessi sulla conciliazione tra vita personale e lavoro. Per il lavoro domenicale, peraltro, il CCNL applicabile prevede già una specifica indennità, successivamente incrementata dalla contrattazione integrativa aziendale.

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L’Agenzia muove dal principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51, comma 1, TUIR, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. In tale regola generale rientrano anche i beni e i servizi attribuiti dal datore di lavoro ai dipendenti, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di esclusione previste dalla legge.

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Tra queste assume rilievo il comma 3 dell’art. 51, che consente, entro una determinata soglia annuale, di escludere dal reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’art. 1, comma 390, della legge n. 207/2024 ha elevato tale soglia a 1.000 euro, incrementata a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

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La disciplina consente inoltre l’erogazione dei benefit attraverso documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, aventi un valore nominale. La prassi dell’Agenzia aveva già chiarito che rientrano in tale ambito anche i buoni rappresentativi di beni o servizi, quali i buoni carburante, purché rispettino i requisiti previsti dalla disciplina dei voucher e non si traducano, sostanzialmente, nell’erogazione di somme di denaro.

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Particolare attenzione viene dedicata proprio alle caratteristiche dei voucher. Essi non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione. Nel caso dei voucher cumulativi è possibile rappresentare una pluralità di beni e servizi, purché il loro valore complessivo resti entro la soglia prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR. Resta invece esclusa dalla disciplina agevolativa l’erogazione in denaro, alla quale continua ad applicarsi il principio generale di imponibilità.

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La soglia di esenzione deve inoltre essere verificata considerando complessivamente tutti i fringe benefit fruiti dal dipendente nel medesimo periodo d’imposta. Il superamento del limite comporta, secondo la disciplina richiamata dall’Agenzia, l’imponibilità dell’intero valore dei benefit e non soltanto dell’eccedenza.

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Sulla base degli elementi rappresentati dall’istante, l’Agenzia ritiene quindi che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso possano essere qualificati come fringe benefit ai sensi dell’art. 51, commi 3 e 3-bis, TUIR e non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo applicabile nel periodo d’imposta. La conclusione poggia, tuttavia, su un presupposto essenziale: i benefit non devono costituire una forma di remunerazione della prestazione domenicale, un premio di risultato o un incentivo collegato alla performance del dipendente.

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La risposta appare significativa perché conferma che l’individuazione di una specifica categoria di lavoratori destinatari del piano non impedisce, di per sé, l’applicazione della disciplina dei fringe benefit. Ciò che rileva è la funzione concreta dell’erogazione: il beneficio può mantenere natura di welfare anche quando sia rivolto ai lavoratori esposti a una particolare organizzazione dell’attività, purché non si trasformi in un corrispettivo, diretto o indiretto, della prestazione lavorativa resa.

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In questa prospettiva, la presenza di una distinta indennità contrattuale per il lavoro domenicale assume particolare rilievo, perché contribuisce a separare la componente propriamente retributiva dalla diversa attribuzione di welfare. Il confine resta quindi sostanziale: il benefit può essere detassato se conserva natura autonoma rispetto alla remunerazione del lavoro domenicale e rispetta i limiti quantitativi e le condizioni previsti dall’art. 51 TUIR.

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