Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 20 del 2025

Con la risposta n. 20 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le comunicazioni periodiche relative alle quote di un fondo immobiliare italiano...

Con la risposta a interpello n. 20 del 4 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari, ai sensi dell’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al DPR n. 642/1972.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che i) l’imposta di bollo proporzionale del 2 per mille si applica alle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che opera in Italia; ii) ai fini dell’imposta, il “cliente” è qualsiasi soggetto che intrattiene un rapporto contrattuale con l’ente gestore, indipendentemente dalla sua residenza.

Nel caso specifico, la Société à responsabilité limitée lussemburghese, che detiene il 100% delle quote del fondo immobiliare italiano, non è qualificabile come organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) secondo la definizione contenuta nel TUF e, pertanto, non rientra tra i soggetti esclusi dalla definizione di “cliente”.

Di conseguenza, le comunicazioni inviate alla Société lussemburghese rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta di bollo, conformemente alla normativa vigente.

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