Con la risposta a interpello n. 240 del 3 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’eleggibilità degli investimenti immobiliari al credito d’imposta ZES unica, con particolare riferimento a un immobile acquisito tramite un contratto di "rent to buy". Il quesito riguardava l’esatta individuazione del momento in cui l’investimento si considera effettuato e la rilevanza ai fini agevolativi dell’acquisto di immobili già utilizzati a diverso titolo dall’acquirente.
L’Agenzia ha chiarito che:
- Il contratto di "rent to buy" prevede che la proprietà dell’immobile si trasferisca solo al momento dell’esercizio dell’opzione di riscatto e della stipula del contratto definitivo di acquisto. Pertanto, ai fini del credito d’imposta ZES unica, l’investimento si considera effettuato alla data dell’atto di compravendita, secondo quanto previsto dall’art. 109, comma 2, lett. a), del TUIR.
- Per il credito ZES unica, il requisito di "novità" non è richiesto per gli immobili, purché questi siano strumentali all’attività e rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014. Anche immobili già utilizzati a diverso titolo dal soggetto acquirente possono beneficiare dell’agevolazione.
In conclusione, l’Agenzia ha confermato che gli investimenti immobiliari effettuati tramite contratti di "rent to buy" possono accedere al credito d’imposta ZES unica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla disciplina agevolativa.
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