17/2/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 26 del 2025

Con la risposta a interpello n. 26 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus, in relazione agli interventi eseguiti da un condominio dopo il 30 marzo 2024.

L’Agenzia ha precisato che:

  • Il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto il requisito che, al 30 marzo 2024, fosse stata sostenuta almeno una spesa per lavori già effettuati, documentata da fattura.
  • Tale condizione può ritenersi soddisfatta anche se, alla predetta data, il general contractor non aveva ancora emesso fattura nei confronti del condominio, purché abbia effettuato pagamenti ai subappaltatori per lavori effettivamente realizzati.
  • Le spese professionali o di progettazione non sono sufficienti a soddisfare il requisito della spesa documentata, in quanto la norma si riferisce a lavori edili concretamente eseguiti.

Nel caso specifico, il condominio può continuare ad avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito per il Superbonus, se il general contractor ha effettuato pagamenti ai subappaltatori entro il 30 marzo 2024 e tali pagamenti risultano documentati da fatture relative a lavori realizzati.

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9/7/2026

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 1368 del 1° aprile 2026

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Corte di Cassazione, sentenza n. 23740 del 4 giugno 2026

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9/7/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21215

In materia di TARI, il giudicato che accerta l'intrinseca inidoneità di un immobile a produrre rifiuti può spiegare effetti anche per le annualità successive...
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