17/2/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 26 del 2025

Con la risposta a interpello n. 26 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus, in relazione agli interventi eseguiti da un condominio dopo il 30 marzo 2024.

L’Agenzia ha precisato che:

  • Il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto il requisito che, al 30 marzo 2024, fosse stata sostenuta almeno una spesa per lavori già effettuati, documentata da fattura.
  • Tale condizione può ritenersi soddisfatta anche se, alla predetta data, il general contractor non aveva ancora emesso fattura nei confronti del condominio, purché abbia effettuato pagamenti ai subappaltatori per lavori effettivamente realizzati.
  • Le spese professionali o di progettazione non sono sufficienti a soddisfare il requisito della spesa documentata, in quanto la norma si riferisce a lavori edili concretamente eseguiti.

Nel caso specifico, il condominio può continuare ad avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito per il Superbonus, se il general contractor ha effettuato pagamenti ai subappaltatori entro il 30 marzo 2024 e tali pagamenti risultano documentati da fatture relative a lavori realizzati.

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19/12/2025

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19/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 38438 del 27 novembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 rende il reato...
19/12/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 299 del 2 dicembre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito di un prestito obbligazionario one coupon, il disallineamento temporale...
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