24/2/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 36 del 2025

Con la risposta a interpello n. 36 del 17 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile al noleggio di impianti sportivi tra società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione.

L’Agenzia ha precisato che il noleggio di un impianto sportivo può essere escluso da IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/1972, se rispetta congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le prestazioni devono essere effettuate dagli enti associativi tassativamente indicati e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, del decreto­legge 9 agosto 2024,  n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e nei limiti previsti da tale disposizione, dalle società sportive dilettantistiche;

b) le medesime prestazioni devono essere effettuate «in conformità alle finalità istituzionali»;

c) le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di «soci,  associati o partecipanti [...] di associazioni che svolgono la medesima attività e che per  legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali».

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'attività di noleggio dell'Impianto, costituendo il naturale completamento degli scopi specifici e particolari della Società istante risulta svolta in «conformità alle proprie finalità istituzionali» purché l'Impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva, che rappresenta l'oggetto sociale dell'Istante.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

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Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

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31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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