Con la risposta a interpello n. 50 del 27 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della rilevanza fiscale delle somme trasferite tra soci sulla base di pattuizioni contrattuali, stipulate successivamente alla cessione delle rispettive quote societarie.
L’Agenzia ha precisato che, in tali circostanze, il prezzo di cessione da considerare ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza imponibile deve essere quello effettivamente percepito dal socio venditore e indicato nell’atto di cessione. Non rilevano, quindi, eventuali accordi tra soci che prevedano una ripartizione diversa del corrispettivo.
Nel caso specifico, l’Agenzia ha chiarito che:
i) il prezzo di vendita delle partecipazioni rilevante ai fini fiscali è quello indicato nell’atto di cessione e percepito dal cedente;
ii) le somme corrisposte tra soci a titolo di redistribuzione del prezzo di vendita non incidono sulla determinazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni.
iii) tali somme possono configurare redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, quando derivano da obblighi contrattuali di fare o non fare e non da spirito di liberalità.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di considerare tali somme come parte integrante del corrispettivo di cessione ai fini della determinazione della plusvalenza, qualificandole invece come redditi diversi tassabili per il socio beneficiario dell’aumento di ricchezza.
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