31/3/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 66 del 2025

Nel caso in esame l’istante dichiarava di essere un cittadino italiano trasferitosi all’estero nel dicembre 2020 con regolare iscrizione all’AIRE. Nel medesimo periodo l’istante iniziava a lavorare. Lo stesso affermava di essere in possesso di una laurea triennale conseguita presso un un’università italiana, di una laurea specialistica conseguita all’estero e di un’impegnativa firmata con un nuovo datore di lavoro in base alla quale era previsto il rientro in Italia per lavorare con la qualifica di Quadro di II livello a partire dal mese di aprile 2025. L’istante, da ultimo, aggiungeva che il datore di lavoro estero gli avrebbe consentito di lavorare in smart working o come frontaliero in Italia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Sulla base di queste dichiarazioni, l’istanza domandava all’Agenzia delle Entrate se fosse in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla disposizione di legge per lavoratori impatriati; nonché se avesse i requisiti per applicare detta agevolazione a partire dal mese di aprile 2025.

L’istante ritiene di essere in possesso dei requisiti e conseguentemente di poter applicare l’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati a partire dal mese di aprile 2025 in quanto sarebbero diversi i datori di lavoro (italiano ed estero) presso cui svolgerà la propria attività lavorativa; a nulla rilevando che per i primi tre mesi del 2025 presterà la propria attività in Italia per il datore estero.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, in primo luogo, che l’art. 5 del decreto legislativo n. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati che si applica in favore di quei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal periodo di imposta 2024. Nel caso specifico, i redditi derivanti dall'attività svolta nei primi tre mesi del 2025 dal contribuente non possono beneficiare dell'agevolazione, poiché in tale periodo egli ha continuato a lavorare per il datore di lavoro estero. Tuttavia, l’istante ha la possibilità di applicare il nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati a partire dal mese di aprile 2025, in quanto sarà alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello per cui era stato impiegato prima del rientro in Italia e risulterà altresì integrato il requisito minimo di permanenza all’estero di tre periodi di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ritiene di non potersi pronunciare in merito alla sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione normativamente previsti, essendo escluse dall’area dell’interpello tutte quelle ipotesi in cui rileva il mero appuramento del fatto.

#lavoratoriimpatriati #nuovoregimeagevolativo #art5dlgs209/2023

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci