20/5/2026

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 13696 dell’11 maggio 2026

Con la pronuncia n. 13696 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è posta la questione dell’esistenza, in tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, di un principio già immanente nell’ordinamento tributario italiano nei casi di violazione incidente su diritti costituzionalmente garantiti.


Il caso nasce da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanza presso la sede della società, compiuta sulla base di un’autorizzazione rilasciata dal Comandante della Guardia di finanza. In sede di ricorso per Cassazione, la contribuente lamenta la nullità dell’avviso di accertamento perché basato su documentazione raccolta ed esaminata illegittimamente in violazione dell’art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000. Ed infatti, gli artt. 33 del D.P.R. n. 600/1973 e 52 del D.P.R. n. 633/1972, nel prevedere che l’ordine di accesso non sia rilasciato da un’autorità giudiziaria, terza e imparziale, bensì possa essere rilasciato da un’autorità amministrativa, si pongono in contrasto con l’art. 14 Cost., come integrato dall’art. 8 CEDU, e con gli artt. 7 e 47 della CDFUE.


La Suprema Corte si interroga sulla natura del citato art. 7-quinquies, ossia se, dal momento che tale norma è stata inserita nello Statuto del contribuente con la riforma del 2024, ma la cui applicazione retroattiva è stata espressamente esclusa, possa intendersi invece come ricognitiva di un più generale principio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di norme di legge. Ed infatti, con l’introduzione dell’art. 7-quinquies, è stata espressamente prevista l’inutilizzabilità ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo degli elementi di prova acquisiti in violazione di legge.


Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia di finanza operi nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l’autorizzazione del comandante, la cui assenza, peraltro, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione in tal senso, l’invalidità dell’atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio. Questo in quanto l’autorizzazione riveste natura di atto meramente interno (organizzativo) e pertanto, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi.


Oggi, alla luce delle note sentenze della Corte EDU, Italgomme e Agrisud, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità può essere sviluppato nel senso di ritenere che, in caso di accessi e verifiche presso la sede dell’impresa di una società, eseguite in difetto di autorizzazione o di motivazione dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, i dati acquisiti sono ex se inutilizzabili perché il pregiudizio del diritto fondamentale del contribuente ovvero del domicilio - nell’accezione lata fatta propria dalla giurisprudenza sovranazionale - è in re ipsa. Ed infatti, la Corte EDU, con le citate sentenze, ha innanzitutto affermato che l’art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza, deve essere interpretato nel senso che include il rispetto della sede legale, delle succursali o di altri locali commerciali di una società, nonché di quelli adibiti all’attività professionale. In secondo luogo, gli accessi ai locali commerciali e le verifiche ivi effettuate costituiscono un’ingerenza nel diritto dei contribuenti al rispetto del loro domicilio e della loro corrispondenza. In terzo luogo, seppur è vero che le autorità nazionali dispongono di poteri discrezionali più ampi quando si tratta di locali commerciali rispetto ai casi di perquisizioni e ispezioni riferite alla persona fisica, i poteri delle autorità fiscali non possono essere interpretati nel senso di conferire all’Amministrazione finanziaria un potere discrezionale illimitato.


Ebbene, afferma la Suprema Corte, un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata, che imporrebbe l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti illegittimamente, è basata, più che sulla retroattività dell’art. 7-quinquies, sull’esistenza, nel sistema tributario, del principio di inutilizzabilità dei documenti illegittimamente acquisiti già prima dell’introduzione della riforma del 2023. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha da tempo affermato la preesistenza - antecedentemente all’introduzione dell’art. 7-quinquies - nel sistema tributario del principio di inutilizzabilità dei documenti illegittimamente acquisiti, qualora fossero lesi diritti costituzionalmente tutelati.
In conclusione, la Corte ha ritenuto potessero ricorrere i presupposti per una pronuncia delle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., in merito all’interpretazione ed alla portata dell’art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000, in particolare in relazione all’esistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente.


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