31/3/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 70 del 2025

Con la Risposta a interpello n. 70 del 12 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, si applica anche ai soggetti che trasferiscono per la prima volta la propria residenza fiscale in Italia.

Il beneficio fiscale consente ai lavoratori impatriati di assoggettare a imposizione solo il 50 per cento dei redditi prodotti in Italia, entro il limite di 600.000 euro annui, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:i) trasferimento della residenza fiscale in Italia, con impegno a mantenerla per almeno sei periodi d’imposta; ii) non essere stati residenti fiscali in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento; iii) svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia; iv) possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dalla normativa.

L’Agenzia ha chiarito che la precedente residenza in Italia non è un requisito necessario per accedere all’agevolazione. Tuttavia, la verifica dell’effettiva residenza fiscale e il rispetto dei requisiti richiesti sono soggetti a successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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