31/3/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 70 del 2025

Con la Risposta a interpello n. 70 del 12 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, si applica anche ai soggetti che trasferiscono per la prima volta la propria residenza fiscale in Italia.

Il beneficio fiscale consente ai lavoratori impatriati di assoggettare a imposizione solo il 50 per cento dei redditi prodotti in Italia, entro il limite di 600.000 euro annui, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:i) trasferimento della residenza fiscale in Italia, con impegno a mantenerla per almeno sei periodi d’imposta; ii) non essere stati residenti fiscali in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento; iii) svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia; iv) possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dalla normativa.

L’Agenzia ha chiarito che la precedente residenza in Italia non è un requisito necessario per accedere all’agevolazione. Tuttavia, la verifica dell’effettiva residenza fiscale e il rispetto dei requisiti richiesti sono soggetti a successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
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