31/3/2025

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 70 del 2025

Con la Risposta a interpello n. 70 del 12 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, si applica anche ai soggetti che trasferiscono per la prima volta la propria residenza fiscale in Italia.

Il beneficio fiscale consente ai lavoratori impatriati di assoggettare a imposizione solo il 50 per cento dei redditi prodotti in Italia, entro il limite di 600.000 euro annui, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:i) trasferimento della residenza fiscale in Italia, con impegno a mantenerla per almeno sei periodi d’imposta; ii) non essere stati residenti fiscali in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento; iii) svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia; iv) possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dalla normativa.

L’Agenzia ha chiarito che la precedente residenza in Italia non è un requisito necessario per accedere all’agevolazione. Tuttavia, la verifica dell’effettiva residenza fiscale e il rispetto dei requisiti richiesti sono soggetti a successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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20/5/2026

Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza n. 13553 del 10 maggio 2026

Con l’ordinanza n. 13553/2026, la Corte di cassazione ha pronunciato rilevanti principi di diritto
20/5/2026

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 13696 dell’11 maggio 2026

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12/5/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12324 del 2 maggio 2026

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