Il caso affrontato dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta n.76/2026 riguarda un soggetto rientrato in Italia dal 2023 dopo un periodo all’estero, che aveva inizialmente trasferito la residenza fiscale in Puglia beneficiando dell’abbattimento del 90% dell’imponibile IRPEF previsto dall’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015. Successivamente, nel 2024, ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro con un datore avente sede a Roma e, nel 2025, ha trasferito la propria residenza anagrafica nella regione Lazio, più precisamente appunto nel Comune di Roma. Da qui l’interrogativo relativa al se tale spostamento comporti la perdita definitiva del regime maggiorato o se resti applicabile almeno l’agevolazione ordinaria al 70%, da quando decorra il mutamento di trattamento e se occorra rettificare anche il periodo d’imposta precedente, nel quale il beneficio del 90% era stato già fruito.
Il punto decisivo è il richiamo alla circolare n. 33/E del 2020, secondo cui il trasferimento della residenza in una delle specifiche regioni indicate dal legislatore deve verificarsi nel periodo d’imposta del rientro e, soprattutto, deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione rafforzata. L’Agenzia ribadisce che il riferimento è alla nozione civilistica di residenza, intesa come luogo della dimora abituale, e che la ratio della previsione è chiaramente quella di incentivare non solo il rientro in Italia, ma anche la permanenza del lavoratore in una delle regioni del Mezzogiorno espressamente favorite. Proprio per questo, il successivo trasferimento in una regione diversa da quelle indicate dal comma 5-bis fa venir meno il presupposto territoriale del beneficio maggiorato.
L’aspetto più interessante della risposta riguarda però gli effetti di tale venir meno. L’Agenzia, infatti, precisa che il contribuente non decade dall’intero regime impatriati: in assenza di specifiche preclusioni, può continuare a fruire dell’agevolazione nella misura ordinaria, con tassazione del 30% del reddito agevolabile e abbattimento del 70%. Con riguardo poi alla decorrenza, con un’impostazione più rigorosa rispetto quella prospettata dal ricorrente, l’Amministrazione ritiene che la perdita del beneficio del 90% non operi soltanto dal momento in cui il contribuente cambia residenza o dal solo periodo successivo allo spostamento, ma fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia. In altri termini, se la permanenza nella regione agevolata non si realizza per l’intero quinquennio, il contribuente non avrebbe mai maturato il diritto alla detassazione rafforzata e deve quindi rideterminare sin dall’origine il beneficio nella sola misura ordinaria del 70%. Nel caso esaminato, ciò comporta che già per il 2023 – anno in cui l’istante aveva applicato il 90% in quanto residente in Puglia – il trattamento corretto, alla luce del successivo trasferimento nel Lazio, debba essere considerato quello ordinario.
Da questa impostazione discende la conseguenza per cui, al fine di regolarizzare la propria posizione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa relativa al 2023, indicando il corretto imponibile agevolato e le ritenute subite. Non solo, perché deve inoltre versare la maggiore imposta dovuta, i relativi interessi e le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso se ne ricorrono i presupposti. L’Agenzia aggiunge infine un ulteriore chiarimento di chiusura: l’eventuale successivo trasferimento della residenza in una delle regioni del Mezzogiorno non consentirebbe comunque di "recuperare" la detassazione al 90%, perché ciò che rileva è la permanenza ininterrotta nella regione agevolata a decorrere dal momento del rientro in Italia. Una volta venuta meno tale continuità, il contribuente resta nel solo regime ordinario al 70% per il residuo quinquennio.
Si tratta di una lettura particolarmente rigorosa, coerente con la ratio incentivante del comma 5-bis, ma destinata verosimilmente a suscitare attenzione sul piano applicativo, soprattutto in relazione alla scelta di far operare gli effetti correttivi con efficacia retroattiva.
#regimeimpatriati # #residenzafiscale #regionidelMezzogiorno
