Con la risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla richiesta di disapplicazione della normativa antielusiva sul dividend washing avanzata da una società che aveva realizzato minusvalenze su titoli ceduti nel 2023.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:
- La disciplina prevista dall’articolo 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR, limita la deducibilità delle minusvalenze su titoli partecipativi nei casi in cui questi abbiano generato dividendi non tassati nei 36 mesi precedenti la cessione.
- Tale normativa mira a contrastare pratiche di arbitraggio fiscale che consentirebbero di incassare dividendi esenti e, successivamente, dedurre integralmente le minusvalenze derivanti dalla cessione dei titoli.
La disposizione opera, pertanto, in presenza:
- di una cessione di titoli partecipativi posseduti da meno di trentasei mesi che non rientrano nel regime pex ma che ne abbiano i requisiti oggettivi in relazione alla commercialità e alla residenza;
- di una distribuzione dei dividendi del titolo nei 36 mesi anteriori alla sua cessione.
Nel caso esaminato dall’Ufficio, la società ALFA S.p.A. aveva richiesto la disapplicazione della norma, sostenendo che le minusvalenze non erano connesse ai dividendi percepiti, bensì a una perdita effettiva di valore dei titoli causata da valutazioni di natura finanziaria.
Tuttavia, l’Agenzia ha respinto l’istanza, evidenziando che la normativa si applica automaticamente al verificarsi delle condizioni previste e che non è rilevante l’assenza di intenti elusivi.
L’Agenzia ha concluso che non sussistono i presupposti per disapplicare la normativa in questione, confermando quindi la limitazione alla deducibilità delle minusvalenze su titoli Beta e Gamma, realizzate nel periodo d’imposta 2023.
#dividendwashing #TUIR #minusvalenze #agenziadelleentrate #impostesuiredditi