La risposta a interpello, oggetto di approfondimento, affronta un tema molto delicato nel rapporto tra fiscalità dei trust esteri e imposizione patrimoniale: se il beneficiario residente in Italia di un trust "trasparente", qualificato come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette, sia tenuto anche al versamento dell’IVAFE con riferimento alle attività finanziarie detenute all’estero dal trust. Nel dettaglio, il caso riguarda un cittadino statunitense, fiscalmente residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito per testamento dal patrigno, residente negli Stati Uniti al momento della costituzione del trust. Il trust è fiscalmente residente negli Stati Uniti, è amministrato da un trustee indipendente e professionale anch’esso residente negli Stati Uniti e il relativo fondo è costituito da un portafoglio finanziario estero composto da quote di fondi monetari, azioni, ETF azionari e titoli obbligazionari emessi da enti pubblici statunitensi, tutti depositati all’estero. L’istante rappresenta di avere diritto esclusivamente al reddito netto del trust per tutta la vita, ma di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, alcun potere gestionale o dispositivo sui beni, né alcuna facoltà di influenzare il trustee o di individuare i successivi beneficiari del trust.
Muovendo da questi elementi, il contribuente chiede di confermare che la propria posizione di beneficiario di trust trasparente non rientri nell’ambito applicativo dell’IVAFE. La tesi prospettata è che la sua posizione giuridica non sia assimilabile né alla proprietà, né alla titolarità di altro diritto reale, né alla detenzione dei prodotti finanziari esteri. Il beneficiario, infatti, non instaura alcun rapporto diretto con i beni del trust, non li movimenta, non li gestisce, non li destina e non impiega capitale proprio assumendosi il rischio dell’investimento; egli sarebbe titolare solo di una posizione obbligatoria, consistente nel diritto a pretendere che il trustee amministri i beni secondo l’atto istitutivo e, ove previsto, distribuisca i relativi redditi. A sostegno della propria tesi, l’istante richiama la circolare n. 34/E del 2022, che aveva già escluso l’IVAFE per i beneficiari di trust opachi, in assenza del presupposto della detenzione o della titolarità dei beni finanziari esteri, sostenendo che il medesimo principio dovrebbe valere anche per i trust trasparenti, poiché la diversa imputazione dei redditi ai fini delle imposte dirette non muta la natura della posizione giuridica del beneficiario.
L’Agenzia, di fatto, accoglie questa impostazione. Dopo avere ricordato che l’IVAFE, ai sensi dell’art. 19, commi 18 e 18-bis, D.L. 201/2011, colpisce il valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, e che il rinvio all’art. 4 D.L. 167/1990 individua come soggetti passivi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti che detengono attività estere di natura finanziaria, la risposta si sofferma sulla struttura civilistica e fiscale del trust. L’Agenzia ribadisce che, a seguito dell’istituzione del trust, la titolarità dei beni e dei diritti compresi nel trust fund spetta esclusivamente al trustee, il quale li amministra esercitando poteri analoghi a quelli del proprietario, nel rispetto dell’atto istitutivo. Richiama essa stessa quindi la circolare n. 34/E del 2022, proprio nella parte in cui chiarisce che i beneficiari individuati residenti di trust esteri devono indicare nel quadro RW il credito vantato nei confronti del trust, ma non sono tenuti ad assolvere IVIE o IVAFE quando manca il presupposto della proprietà, del diritto reale o della detenzione diretta degli investimenti esteri.
Applicando tali principi al caso concreto, l’Agenzia valorizza tre circostanze decisive: il beneficiario è individuato solo ai fini dell’attribuzione del reddito del trust e non ha alcun diritto al capitale; la titolarità dei beni spetta esclusivamente al trustee, che li detiene e li gestisce; il beneficiario non instaura alcun rapporto diretto con i beni segregati, non ha poteri dispositivi su di essi, non impiega capitale proprio e non assume il rischio degli investimenti del trust. In presenza di questi elementi, l’Amministrazione conclude che, pur essendo il trust "trasparente" ai fini delle imposte dirette, il beneficiario non può considerarsi soggetto passivo IVAFE, perché manca il presupposto stesso dell’imposta, ossia la detenzione delle attività finanziarie estere. La mera titolarità del diritto a percepire i redditi del trust non equivale, dunque, né alla titolarità dei prodotti finanziari sottostanti né a una loro disponibilità patrimoniale diretta.
#IVAFE #trust #beneficiarioindividuato
