22/4/2026

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 89 del 31 marzo 2026

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 89/2026 chiarisce che se l’errore contabile è rilevante, la sua correzione in bilancio non basta più a riconoscere fiscalmente il componente nel periodo in cui emerge, neppure quando l’errore riguarda una società poi incorporata. In questi casi, il costo deve tornare nel suo corretto periodo di competenza tramite dichiarazione integrativa.
Il caso riguarda Alfa, che nel 2025 incorpora Beta con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio 2025. Dopo l’iscrizione della fusione, Alfa riceve una fattura emessa da un’altra società del gruppo per servizi resi nel 2024 a Beta. Tuttavia, Beta, pur disponendo già nel 2024 di tutti gli elementi per rilevare correttamente quel costo, non lo aveva contabilizzato per negligenza. L’errore viene qualificato dall’istante come errore contabile rilevante ai sensi dell’OIC 29 e corretto nel bilancio 2025 mediante rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio netto. Da qui il quesito: se tale correzione possa assumere rilevanza fiscale nel 2025 oppure se, alla luce della nuova disciplina, occorra rettificare il 2024 dell’incorporata mediante dichiarazione integrativa.


L’Agenzia muove dalla premessa per cui l’incorporante è pienamente legittimata a intervenire sull’errore della società estinta, poiché, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c. e dell’art. 172, comma 4, TUIR, subentra nei diritti e negli obblighi della incorporata. Inoltre, la correzione eseguita nel bilancio 2025 tramite patrimonio netto soddisfa il principio di previa imputazione di cui all’art. 109, comma 4, TUIR, giacché sono considerati imputati a conto economico anche i componenti iscritti direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati.


Ma è proprio qui che interviene il punto decisivo della risposta. L’Agenzia ricorda che l’art. 4 del D.Lgs. 192/2025 ha profondamente ristretto la disciplina della rilevanza fiscale delle correzioni di errori contabili, applicabile alle correzioni rilevate nei bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. Il nuovo regime consente il riconoscimento fiscale "semplificato" solo per gli errori non rilevanti, purché corretti entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo e, comunque, prima dell’avvio di attività istruttorie formalmente conosciute. Per gli errori rilevanti, invece, la relazione illustrativa è esplicita: resta ferma la necessità di presentare le relative dichiarazioni integrative.


Applicando questo schema al caso concreto, l’Agenzia esclude quindi che la correzione effettuata nel bilancio 2025 possa produrre effetti fiscali immediati nel 2025, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. In particolare, l’Agenzia rileva come lo stesso istante abbia qualificato l’errore come rilevante ai sensi dell’OIC 29, e proprio questa qualificazione lo colloca fuori dall’ambito di applicazione del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico. Di conseguenza, Alfa non può dedurre il costo nel modello Redditi SC 2026 o nel modello IRAP 2026 come componente del 2025, ma deve imputarlo al corretto periodo di competenza, cioè al 2024 della incorporata.


La soluzione operativa indicata dall’Agenzia è quindi quella per cui Alfa, quale successore universale di Beta, deve presentare, in nome e per conto dell’incorporata, una dichiarazione modello Redditi SC 2025 integrativa a favore relativa al periodo d’imposta 2024, nonché la corrispondente dichiarazione IRAP 2025 integrativa, entro i termini di decadenza dell’accertamento. L’eventuale maggiore credito o minore imposta che ne deriva potrà poi essere utilizzato nella dichiarazione Redditi SC 2026 e nella dichiarazione IRAP 2026 riferite al 2025.


Interessante anche il chiarimento finale sul profilo sanzionatorio. L’Agenzia ribadisce che, se l’infedeltà della dichiarazione dipende esclusivamente dall’errore contabile e la dichiarazione integrativa è interamente a favore del contribuente, non è dovuta alcuna sanzione. Diversamente, se l’integrativa corregge elementi sia a favore sia a sfavore e il risultato finale è comunque un maggior credito, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, salva la riduzione tramite ravvedimento ove ne ricorrano i presupposti.


La risposta n. 89/2026, dunque, conferma in modo molto netto la nuova impostazione del sistema: con il D.Lgs. 192/2025 la rilevanza fiscale "diretta" delle correzioni contabili è stata circoscritta ai soli errori non rilevanti, mentre per gli errori rilevanti continua a valere la logica tradizionale della dichiarazione integrativa sul periodo corretto di competenza, anche quando il soggetto che ha commesso l’errore si è nel frattempo estinto per fusione.
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12/5/2026

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