Con la risposta a interpello n. 9 del 23 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del trattamento fiscale dei compensi percepiti da una consulente dell’UNICEF residente in Italia.
L’Agenzia ha chiarito che:
- L’esenzione fiscale prevista dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite si applica esclusivamente ai funzionari dell’ONU (“Officials”), come definiti dalle Staff Regulations delle Nazioni Unite.
- La consulente in questione, avendo un contratto come “Consultant” e non rientrando tra i funzionari, è soggetta alla tassazione italiana sui redditi percepiti.
- La necessità di apertura della partita IVA dipende dalla natura abituale e continuativa dell’attività svolta.
- In base all’articolo 5 del DPR n. 633/1972, la consulente deve aprire la partita IVA se esercita l’attività professionale in modo abituale, anche se non esclusivo.
Inoltre, l’Agenzia ha ribadito che, in assenza del requisito soggettivo per l’esenzione, i compensi derivanti dall’attività di consulenza sono pienamente imponibili in Italia e che il contribuente è tenuto al rispetto degli obblighi fiscali relativi al reddito e all’IVA.
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