Con la Risposta a interpello n. 93 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità del regime di esenzione dalle imposte sugli interessi, previsto dall’art. 26-quater del DPR 600/1973, nell’ambito di finanziamenti infragruppo tra società UE.
Il caso riguardava una Società di Investimento Immobiliare Quotata (di seguito, anche “SIIQ”) residente in Italia, controllata da una società lussemburghese, con la quale aveva stipulato due contratti di finanziamento. La SIIQ intendeva corrispondere gli interessi maturati al termine del periodo pattuito e chiedeva se potesse applicare il regime di esenzione previsto dalla direttiva “interessi e canoni” (2003/49/CE).
L’Agenzia ha ritenuto che: i) le SIIQ rientrano tra i soggetti passivi IRES potenzialmente assoggettati all’imposta, anche se parte del loro reddito è fiscalmente esente;
ii) la fruizione del regime speciale previsto per le SIIQ non integra un regime di esonero ai fini dell’art. 26-quater;
iii) pertanto, non è ostativo al riconoscimento dell’esenzione il fatto che la SIIQ non versi imposte su parte del reddito per ragioni oggettive (esenzione qualificata dalla legge).
Viene così confermato che il requisito di “assoggettabilità senza fruire di regimi di esonero” va inteso in senso sostanziale e non meramente formale: ciò che rileva è che la società sia astrattamente soggetta ad imposta, anche se beneficia di regimi agevolati compatibili con la normativa UE.
In conclusione, la Risposta n. 93/2025 apre la strada all’applicazione del regime di esenzione da ritenuta sugli interessi anche da parte delle SIIQ, purché sussistano le altre condizioni previste dalla direttiva 2003/49/CE. Un chiarimento che valorizza l’allineamento tra diritto interno e diritto unionale, riducendo i rischi di doppia imposizione e favorendo l’accesso al mercato dei capitali a livello europeo.
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