Con la Risposta a interpello n. 94 del 3 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rispetto alle Casse di previdenza che investono in FIA riservati, confermando che, ai fini dell’esenzione prevista dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 88-96, L. 232/2016), è possibile adottare un criterio “mobile” di calcolo della quota esente, anche in assenza di una perfetta tracciabilità dei versamenti.
Nel caso specifico, una SGR aveva modificato il regolamento del fondo per rendere l’investimento qualificato, ma non era in grado di distinguere esattamente i flussi tra richiami e proventi. L’Agenzia ha ritenuto legittima la proposta di calcolo basata sul rapporto tra richiami effettuati dopo la modifica e richiami complessivi, escludendo i rimborsi pro-quota dal computo, poiché non assimilabili a disinvestimenti.
L’Ufficio ha così confermato che: i) le Casse di previdenza possono accedere all’esenzione parziale sui proventi anche in contesti operativi complessi; ii) il criterio mobile proposto è coerente con la ratio della norma e con precedenti prassi; iii) la semplificazione non compromette i requisiti sostanziali, in quanto resta fermo l’obbligo di detenere le quote per almeno cinque anni.
In conclusione, la Risposta n. 94/2025 rappresenta un’apertura significativa verso una gestione più flessibile dell’agevolazione per investimenti previdenziali in FIA: anche in assenza di una contabilità analitica dei flussi, l’ente previdenziale può comunque beneficiare dell’esenzione, purché vengano rispettati i criteri generali di qualificazione dell’investimento.
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