La risposta n. 95/2026 afferma il principio per cui se una società residente in Italia impiega all’estero personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato, ma non dispone all’estero di una stabile organizzazione, il relativo costo del lavoro può essere dedotto ai fini IRAP, purché sia rispettato il requisito dell’inerenza. Il punto decisivo, per l’Agenzia, è che in assenza di una stabile organizzazione estera l’intero valore della produzione netta resta imponibile in Italia e, proprio perché il valore prodotto è integralmente attratto alla base imponibile italiana, trova applicazione anche la deduzione del costo del personale prevista dall’art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 446/1997.
Il quesito nasce dal caso di una società di capitali residente che opera nel settore dei servizi informatici su scala internazionale e utilizza team specializzati in diversi Paesi, sia UE sia extra-UE. Una parte del personale è assunta in Italia a tempo indeterminato, è regolarmente inquadrata in Italia sotto il profilo giuslavoristico e contributivo, ma svolge stabilmente la propria attività all’estero, senza che nei Paesi di destinazione vi siano sedi, uffici o stabili organizzazioni della società. In questo contesto, l’istante chiede se il costo del lavoro relativo a tali dipendenti possa essere dedotto dalla base imponibile IRAP.
Per rispondere, l’Agenzia ricostruisce anzitutto il meccanismo di determinazione della base imponibile del tributo. Ricorda che, per le società di capitali, l’art. 5 del D.Lgs. 446/1997 assume come punto di partenza le voci del conto economico civilistico e, in via generale, non consente la deduzione ordinaria del costo del personale. A questa regola si affianca però l’art. 11 del medesimo decreto, che introduce specifiche deduzioni e che, al comma 4-octies, riconosce oggi in via generale la deduzione del costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. L’Agenzia sottolinea che tale disposizione ha una portata generale e costituisce il riferimento normativo centrale per la questione posta.
Il secondo passaggio del ragionamento riguarda la territorialità dell’IRAP. Se il soggetto residente opera all’estero attraverso una stabile organizzazione viene in rilievo l’art. 12 del decreto IRAP e si pone un problema di delimitazione territoriale del valore della produzione. Ma nel caso rappresentato dall’istante questo elemento manca: la società dichiara di non avere alcuna stabile organizzazione all’estero. Da ciò l’Agenzia fa discendere la conseguenza per cui l’intero valore della produzione netta della società resta imponibile in Italia, anche se una parte dell’attività viene materialmente svolta fuori dal territorio nazionale. Proprio questa premessa consente di ritenere deducibile il costo del personale impiegato all’estero, perché tale costo concorre alla produzione di ricavi che, non essendo territorialmente separati mediante una stabile organizzazione, restano fiscalmente rilevanti in Italia.
Il criterio che presidia la deduzione, precisa l’Agenzia, resta comunque quello dell’inerenza. Non basta quindi che il personale sia assunto in Italia e abbia un contratto a tempo indeterminato ma è necessario anche che il relativo costo sia funzionalmente collegato all’attività produttiva di ricavi imponibili in Italia. La risposta, sotto questo profilo, non compie alcuna verifica in concreto sull’an e sul quantum dei costi deducibili, né sull’effettiva sussistenza dell’inerenza rispetto ai singoli dipendenti, né sulla reale assenza di una stabile organizzazione estera; tutti questi aspetti restano espressamente riservati al successivo controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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