L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 230 del 3 settembre 2025, si è pronunciata in merito all’applicazione della sospensione dei termini “prima casa”, prevista dall’ art. 24 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche legislative.
La questione nasce in virtù della volontà della parte istante di usufruire dell’agevolazione “prima casa”, ex art. 1, Nota II bis, della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, su di un immobile da lui acquistato in data 26 novembre 2021. L’Istante ha poi aggiunto che l’immobile per il quale si richiede l’agevolazione è stato sottoposto a interventi di ristrutturazione da “Superbonus”, così come statuito ex articoli 121 e 122 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34; si specifica che i richiamati interventi si sono conclusi in data 29 dicembre 2023 ed, al contempo, risultano ancora in corso dei lavori di ristrutturazione ordinaria/straordinaria sull’immobile.
I requisiti richiesti ex art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis ai fini della fruizione dell’agevolazione “prima casa” prevedono, fra le altre cose, che: “(…) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (...)”.
Secondo quanto statuito dal comma 10ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui gli immobili siano stati sottoposti ad interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 121 e 122 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, il termine per stabilire la residenza di cui sopra è di trenta mesi dall’atto di acquisto, e non dunque di diciotto.
Il legislatore, inoltre, ha più volte sospeso la decorrenza dei termini previsti dalla Nota IIbis ai fini della fruizione dell’agevolazione “prima casa”. In particolare, con la legge 5 giugno 2020, n. 40 si era stabilito che i termini ex Nota IIbis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile1986, n. 131, fossero sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 sino al 31 dicembre 2020. In seguito, con l'articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la sospensione del termine è stata estesa fino alla data del 31 dicembre 2021. Poi, nuovamente, con l’art. 5septies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, la sospensione è stata prorogata fino alla data del 31 marzo. Infine, con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, la sospensione dei termini di cui sopra è stata estesa fino alla data del 30 ottobre 2023.
A tal riguardo, ciò che l’Istante intende comprendere è se possa applicarsi la sospensione dei termini “prima casa” al termine di trenta mesi sopra citato.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come illustrato nelle circolari 13 aprile 2020, n. 9/E e del 29 marzo 2022, n. 8, la sospensione dei termini “prima casa” possa applicarsi al termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza (30 mesi e a decorrere dalla data del 31 ottobre 2023 qualora si siano svolti interventi di ristrutturazione “Superbonus”).
In ragione di quanto finora statuito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini “prima casa” al caso di specie presentato dall’istante. Pertanto, il termine per il trasferimento della residenza per usufruire dell’agevolazione “prima casa” sarà di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.
#Superbonus #residenza #primacasa