Nella Risposta ad interpello 54 del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la domanda di rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 fa venir meno l’operatività del divieto di compensazione per ruoli scaduti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo evidenziato come la rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 non determini alcuna sospensione generalizzata delle procedure esecutive e cautelari. Tuttavia, va considerato che con “riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022” il legislatore “ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari (salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo) ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente (cfr. il richiamato comma 240).” Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha condivisibilmente affermato che “i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa”, mentre concorrono “al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione”.
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