Con la risposta ad interpello n. 105 del 2024 l’Agenzia delle Entrate illustrato gli adempimenti necessari per ottenere il rimborso “pro quota” di capitale OICR.
In particolare, I redditi derivanti dai cosiddetti “investimenti qualificati” non sono imponibili, come previsto dal comma 89 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017.
Questa agevolazione si applica agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e alle forme di previdenza complementare (Fondi pensione).
I commi 88 e 92 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 consentono alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione di destinare fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultate dal rendiconto dell’esercizio precedente agli investimenti qualificati, nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui al comma 100 del medesimo articolo.
Tali investimenti possono essere effettuati direttamente, attraverso la sottoscrizione di azioni o quote di imprese residenti in Italia, in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), con stabile organizzazione in Italia.
In alternativa, possono essere effettuati indirettamente attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti in Italia, in Stati UE o SEE, che investano prevalentemente negli stessi investimenti qualificati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato, devono essere detenuti per almeno cinque anni.
Se tali investimenti vengono rimborsati prima del decorso dei cinque anni, è obbligatorio reinvestire l’importo rimborsato in strumenti qualificati entro 90 giorni, come previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2017.
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