14/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 129 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024, ha chiarito che la condizione per usufruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento è la sua fisica apposizione sul documento già assoggettato ad imposta di bollo.

Diversamente, l’Ufficio ha stabilito che, qualora la quietanza si sostanzi in un documento distinto rispetto a quello che ha già scontato l’imposta, allora sarebbe comunque soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento che non sia apposta sul relativo documento, nonostante sia riferita ad una fattura già assoggettata a tale imposta, dovrà essere pagata, in ossequio alla regola generale, alternativamente, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, oppure in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati mediante versamento in conto corrente postale.

#quietanza  #impostadibollo #esonero

2/1/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 31973 del 9 dicembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che in tema di determinazione del reddito d’impresa relativamente al periodo compreso tra l’inizio...
2/1/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 31012 del 26 novembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che nell’ambito della riassicurazione nel ramo assistenza, le prestazioni svolte direttamente...
2/1/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 31784 del 5 dicembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che, a fronte dell’accertamento analitico-induttivo dell’Ufficio, il contribuente deve solo dimostrare...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.