14/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 129 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024, ha chiarito che la condizione per usufruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento è la sua fisica apposizione sul documento già assoggettato ad imposta di bollo.

Diversamente, l’Ufficio ha stabilito che, qualora la quietanza si sostanzi in un documento distinto rispetto a quello che ha già scontato l’imposta, allora sarebbe comunque soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento che non sia apposta sul relativo documento, nonostante sia riferita ad una fattura già assoggettata a tale imposta, dovrà essere pagata, in ossequio alla regola generale, alternativamente, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, oppure in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati mediante versamento in conto corrente postale.

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4/7/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026

Con la risposta ad interpello n. 129/2026, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dalla Direttiva 2003/49/CE...
4/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11066 del 24 aprile 2026

Con l’ordinanza n. 11066/2026, la Suprema Corte ha ribadito che la definitività dell’accertamento notificato al socio non preclude...
4/7/2026

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 128 del 2026

In caso di fusione per incorporazione tra le rappresentanti di due distinti Gruppi IVA, le società appartenenti...
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