14/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 129 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024, ha chiarito che la condizione per usufruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento è la sua fisica apposizione sul documento già assoggettato ad imposta di bollo.

Diversamente, l’Ufficio ha stabilito che, qualora la quietanza si sostanzi in un documento distinto rispetto a quello che ha già scontato l’imposta, allora sarebbe comunque soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento che non sia apposta sul relativo documento, nonostante sia riferita ad una fattura già assoggettata a tale imposta, dovrà essere pagata, in ossequio alla regola generale, alternativamente, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, oppure in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati mediante versamento in conto corrente postale.

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2/9/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 31771 del 24 agosto 2026

Con la sentenza n. 31771 del 24 agosto 2026, la Cassazione ha affermato che il giudice deve valutare, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p...
2/9/2026

Cass. pen., Sez. III, sentenza 24 agosto 2026, n. 31782

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2/9/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24651 del 14 agosto 2026

Con la pronuncia n. 24651 del 14 agosto 2026, la Suprema Corte ha affermato che l'accettazione dell'eredità rappresenta il presupposto...
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