14/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 129 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024, ha chiarito che la condizione per usufruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento è la sua fisica apposizione sul documento già assoggettato ad imposta di bollo.

Diversamente, l’Ufficio ha stabilito che, qualora la quietanza si sostanzi in un documento distinto rispetto a quello che ha già scontato l’imposta, allora sarebbe comunque soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento che non sia apposta sul relativo documento, nonostante sia riferita ad una fattura già assoggettata a tale imposta, dovrà essere pagata, in ossequio alla regola generale, alternativamente, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, oppure in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati mediante versamento in conto corrente postale.

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29/9/2025

Ordinanza della Corte di cassazione n. 25863 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione dell’usufrutto...
29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25872/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso...
29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto acquirente...
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