Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 129 del 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 2024 ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo sulle quietanze...

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 129 del 5 giugno 2024, ha chiarito che la condizione per usufruire dell’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento è la sua fisica apposizione sul documento già assoggettato ad imposta di bollo.

Diversamente, l’Ufficio ha stabilito che, qualora la quietanza si sostanzi in un documento distinto rispetto a quello che ha già scontato l’imposta, allora sarebbe comunque soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

In conclusione, l’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento che non sia apposta sul relativo documento, nonostante sia riferita ad una fattura già assoggettata a tale imposta, dovrà essere pagata, in ossequio alla regola generale, alternativamente, mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, oppure in modo virtuale, mediante pagamento all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati mediante versamento in conto corrente postale.

#quietanza  #impostadibollo #esonero

Condividi

News Correlate

Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 243 del 2024

Con la risposta n. 243 del 5 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di deducibilità ai fini IRES e la detraibilità IVA...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 240 del 2024

Nella risposta a interpello n. 240 del 3 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ammissibilità ai fini del credito d’imposta ZES...

leggi tutto
Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 228 del 2024

Con la risposta n. 228 del 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i requisiti per dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo...

leggi tutto