4/7/2026

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 129 del 25 giugno 2026, ha ritenuto applicabile il regime agevolativo previsto dalla Direttiva 2003/49/CE e relativo al pagamento dei canoni fra società consociate di Stati membri diversi anche alla società cooperativa a mutualità prevalente.


In particolare, la Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 reca il "regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi" e prevede la possibilità di esentare i pagamenti di interessi o canoni provenienti da uno Stato membro da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale.


La Direttiva prevede, inoltre, che il suddetto regime agevolativo possa applicarsi solo qualora il beneficiario dei già richiamati pagamenti sia "una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro". In particolare, l’Allegato A della discussa Direttiva elenca le forme giuridiche dei soggetti ammessi a beneficiare del regime di esenzione, ricomprendendovi: le società per azioni; le società in accomandita per azioni; la società a responsabilità limitata; gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali.


Ebbene, la questione proposta dalla società istante sorge proprio in relazione alla possibilità di ricondurre la propria forma giuridica a quelle indicate dall’Allegato A della Direttiva.
Come si è detto, il caso di specie vede come parte istante una società cooperativa a mutualità prevalente, la quale percepisce il pagamento di un canone derivante da un contratto di noleggio concluso con una società spagnola, della quale detiene l’85% delle partecipazioni.


La cooperativa istante, dunque, intende sapere se la propria forma giuridica, in quanto beneficiario dei pagamenti, rispetti i requisiti richiesti dalla Direttiva 2003/49/CE, al fine di comprendere se i corrispettivi ricevuti a titolo di canoni siano agevolabili ai sensi della richiamata Direttiva.


L’istante, alla luce dei testi degli artt. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi e 2511 del codice civile, sostiene che la forma giuridica di cooperativa a mutualità prevalente rientri nella categoria degli "enti privati che esercitano attività industriali e commerciali". Di conseguenza, ritenendosi soddisfatto il requisito soggettivo, la società istante potrebbe operare l’esenzione prevista dall’art. 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto nell'ordinamento domestico a seguito del recepimento della Direttiva.


L’Agenzia afferma che la categoria degli "enti privati che esercitano attività industriali e commerciali" costituisce una categoria residuale che individua i soggetti ammessi al beneficio attraverso un criterio funzionale, incentrato sull'attività concretamente esercitata dall'entità considerata. Ebbene, l’Ufficio afferma che ai sensi degli artt. 2511 c.c. e seguenti la cooperativa in esame è soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica che svolge attività d'impresa ed è soggetto ad IRES e, pertanto, ritiene soddisfatti entrambi presupposti richiesti dalla clausola residuale (la qualità di ente privato e lo svolgimento di attività industriali e commerciali).
 
#canoni   #cooperativaamutualitàprevalente    

4/7/2026

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