14/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 131 del 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 131 del 7 giugno 2024 ha chiarito che i “contributi a fondo perduto”, ossia quelli erogati senza alcuna connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono assoggettati ad IVA.

In particolare, le somme erogate dai soggetti pubblici non sono soggette ad IVA quando qualificabili come “aiuti di Stato”, poiché prive delle caratteristiche tipiche dei “corrispettivi” e rientranti piuttosto nella categoria dei “contributi”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non ostacola tale soluzione il fatto che l’erogazione avvenga nei confronti di un “soggetto attuatore” che agisca meramente come tramite per esigenze operative e che, pertanto, non si qualifichi come beneficiario dell’erogazione.

In conclusione, la prestazione di servizi resa da un soggetto attuatore nei confronti degli “aiuti di stato”, non realizza il presupposto oggettivo d'imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, fino a concorrenza dell'importo costituente “aiuto di Stato”.

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15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 234 del 2025

Con la Risposta n. 234/2025, l’Agenzia ha chiarito che, in caso di più concordati preventivi presentati dallo stesso debitore...
15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 236 del 2025

Con la Risposta n. 236/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio del codice ATECO, reso necessario dall’aggiornamento...
8/9/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 230 del 3 settembre 2025

’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ad un immobile, acquistato in data 26 novembre 2021, che ha usufruito degli interventi di ristrutturazione “Superbonus”...
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