14/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 131 del 2024

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 131 del 7 giugno 2024 ha chiarito che i “contributi a fondo perduto”, ossia quelli erogati senza alcuna connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni, non sono assoggettati ad IVA.

In particolare, le somme erogate dai soggetti pubblici non sono soggette ad IVA quando qualificabili come “aiuti di Stato”, poiché prive delle caratteristiche tipiche dei “corrispettivi” e rientranti piuttosto nella categoria dei “contributi”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non ostacola tale soluzione il fatto che l’erogazione avvenga nei confronti di un “soggetto attuatore” che agisca meramente come tramite per esigenze operative e che, pertanto, non si qualifichi come beneficiario dell’erogazione.

In conclusione, la prestazione di servizi resa da un soggetto attuatore nei confronti degli “aiuti di stato”, non realizza il presupposto oggettivo d'imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, fino a concorrenza dell'importo costituente “aiuto di Stato”.

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28/7/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026

Con l’ordinanza n. 23044 del 10 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che in tema di impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 134 del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in tema di agevolazione sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale...
28/7/2026

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 150 del 2026

Alla realizzazione della nuova sede di un'associazione di promozione sociale è applicabile l'aliquota agevolata del 10% ove l'intervento integri...
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