17/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 132 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 132 del 12 giugno 2024, ha illustrato le modalità di tassazione delle azioni acquisite da un soggetto fiscalmente residente in Italia mediante donazione testamentaria da parte di una società quotata di diritto francese e non residente in Italia.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale donazione testamentaria è soggetta a tassazione nel paese di residenza della Società donante e altresì in quello del beneficiario, con il conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e del pagamento della relativa imposta in entrambi gli Stati. L’articolo 11 della Convenzione n. 707 del 14 dicembre 1994 prevede che dall’imposta di successione dovuta in Italia sia detratta la corrispondente imposta già pagata nello stato di residenza della società donante.

L’Ufficio ha inoltre chiarito che, in caso di acquisizione di partecipazioni per successioni, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza e della relativa tassazione è il valore definito o dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri inerenti all’acquisizione di tale partecipazione, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se assolta all’estero.      

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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