24/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 137 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 137 del 2024 ha chiarito che la detrazione del 110 per cento prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, è prevista per le spese sostenute con applicazione del criterio della cassa.

In particolare, ha specificato l’Ufficio che, con particolare riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante bonifico bancario, il momento che rileva ai fini dell’imputazione della spesa è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca e non il momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente.

Pertanto, in ossequio al principio della cassa, nel caso in cui le spese per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio siano sostenute mediante bonifico bancario, queste si considerano imputabili al momento in cui viene dato ordine di pagamento alla banca.

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22/6/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20406

In materia di rimborsi tributari, il silenzio-rifiuto si forma automaticamente decorso il termine di 90 giorni...
22/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19073/2026 ha ribadito il principio secondo cui la valutazione sull’inerenza dei costi...
22/6/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 125

Con la risposta n. 125/2026 l’Agenzia delle Entrate esclude l’autonoma soggettività fiscale di un trust residente quando la concreta articolazione...
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