L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 137 del 2024 ha chiarito che la detrazione del 110 per cento prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, è prevista per le spese sostenute con applicazione del criterio della cassa.
In particolare, ha specificato l’Ufficio che, con particolare riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante bonifico bancario, il momento che rileva ai fini dell’imputazione della spesa è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca e non il momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente.
Pertanto, in ossequio al principio della cassa, nel caso in cui le spese per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio siano sostenute mediante bonifico bancario, queste si considerano imputabili al momento in cui viene dato ordine di pagamento alla banca.
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