24/6/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 137 del 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 137 del 2024 ha chiarito che la detrazione del 110 per cento prevista dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, è prevista per le spese sostenute con applicazione del criterio della cassa.

In particolare, ha specificato l’Ufficio che, con particolare riferimento alla deducibilità dei costi sostenuti da un professionista mediante bonifico bancario, il momento che rileva ai fini dell’imputazione della spesa è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca e non il momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente.

Pertanto, in ossequio al principio della cassa, nel caso in cui le spese per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio siano sostenute mediante bonifico bancario, queste si considerano imputabili al momento in cui viene dato ordine di pagamento alla banca.

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27/4/2026

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8959 del 9 aprile 2026

Con l’ordinanza n. 8959/2026 la Cassazione ribadisce che il contribuente può contestare anche in giudizio una cartella emessa a seguito...
27/4/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 5415 dell’11 marzo 2026

Con la sentenza n. 5415/2026, la Suprema Corte è tornata sul tema della distinzione tra crediti d’imposta inesistenti e non spettanti...
27/4/2026

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sentenza n. 869 del 12 marzo 2026

Con la pronuncia n. 869 del 12 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha ribadito che la ricevuta dello scarto...
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