1/7/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 141 del 2024

Con la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 60, settimo comma, del Decreto Iva consente l’esercizio della rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario, al fine di garantire la neutralità dell’imposta. In particolare, il diritto di rivalsa può essere esercitato al verificarsi di due condizioni, e segnatamente la definitività dell’accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. È quindi necessario che il cedente abbia versato l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un accertamento definitivo. In tal caso, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario, che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento dell’imposta effettivamente dovuta.

L’Ufficio ha inoltre specificato che la rivalsa in parola sarebbe esercitabile anche qualora l’imposta sia stata onorata mediante l’istituto della rottamazione-quater, a seguito del completo versamento degli importi dovuti e la conseguente efficacia della definizione, ai sensi del comma 244 dell’articolo 1, della Legge n. 197 del 2022.

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29/9/2025

Ordinanza della Corte di cassazione n. 25863 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, la Corte di cassazione ha affermato che la concessione dell’usufrutto...
29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con l’ordinanza n. 25872/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso...
29/9/2025

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 242 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto acquirente...
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