1/7/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 141 del 2024

Con la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 60, settimo comma, del Decreto Iva consente l’esercizio della rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario, al fine di garantire la neutralità dell’imposta. In particolare, il diritto di rivalsa può essere esercitato al verificarsi di due condizioni, e segnatamente la definitività dell’accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. È quindi necessario che il cedente abbia versato l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un accertamento definitivo. In tal caso, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario, che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento dell’imposta effettivamente dovuta.

L’Ufficio ha inoltre specificato che la rivalsa in parola sarebbe esercitabile anche qualora l’imposta sia stata onorata mediante l’istituto della rottamazione-quater, a seguito del completo versamento degli importi dovuti e la conseguente efficacia della definizione, ai sensi del comma 244 dell’articolo 1, della Legge n. 197 del 2022.

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16/6/2025

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22076 del 12 giugno 2025

Con la sent. n. 22076/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice...
16/6/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 15372 del 9 giugno 2025

Con l’ordinanza n. 15372/2025, la Suprema Corte ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo...
9/6/2025

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14578 del 2025

Con l’Ordinanza n. 14578 del 30 maggio 2025, la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale...
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