1/7/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 141 del 2024

Con la risposta a interpello n. 141 del 24 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 60, settimo comma, del Decreto Iva consente l’esercizio della rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario, al fine di garantire la neutralità dell’imposta. In particolare, il diritto di rivalsa può essere esercitato al verificarsi di due condizioni, e segnatamente la definitività dell’accertamento e il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. È quindi necessario che il cedente abbia versato l’imposta effettivamente dovuta sulla base di un accertamento definitivo. In tal caso, il cedente può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario, che, a sua volta, può esercitare il diritto alla detrazione, al massimo con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento dell’imposta effettivamente dovuta.

L’Ufficio ha inoltre specificato che la rivalsa in parola sarebbe esercitabile anche qualora l’imposta sia stata onorata mediante l’istituto della rottamazione-quater, a seguito del completo versamento degli importi dovuti e la conseguente efficacia della definizione, ai sensi del comma 244 dell’articolo 1, della Legge n. 197 del 2022.

#compensazione #IVA #rivalsa #rottamazione

10/11/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione svolta da un professionista, non titolare di partita IVA...
10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025

10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.