Con la risposta a interpello n. 143 del 2 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione dell’articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017.
In particolare, la disposizione in commento prevede che la forma di remunerazione rappresentata dai “carried interest”, sia classificata come reddito di capitale o reddito diverso, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal medesimo articolo. Tali requisiti dimostrano l’effettivo allineamento tra i manager e gli altri investitori, sia in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento, sia in termini di rischio di perdita del capitale investito. Ad esempio, in linea generale la presenza di clausole di good o bad leavership, costituisce un indicatore utile a collegare il provento all'impegno profuso dai manager nell'attività lavorativa (e quindi a produrre reddito di lavoro). Al contrario, l'esposizione ad un effettivo rischio di perdita del capitale investito o la previsione di consentire ai manager di mantenere la titolarità degli strumenti finanziari anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro possano far propendere per la natura finanziaria del provento.
Inoltre, l’Ufficio ha specificato che la base di commisurazione dell’investimento dei manager o dipendenti è condizionata anche dagli investimenti posti in essere da soggetti diversi. Tali investimenti, infatti, rendono necessario un adeguamento ad opera dei manager, i quali dovranno adeguare i propri finanziamenti per raggiungere l’1 per cento del nuovo valore economico del patrimonio netto, al fine di mantenere il costante allineamento di rischi ed interessi con gli investitori.
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