Con la risposta a interpello n. 146 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento degli interventi, secondo il criterio della cassa. Ne consegue che, in caso di sconto in fattura, occorre prendere come riferimento la data di emissione di tale fattura da parte del fornitore.
Inoltre, l’Agenzia ha specificato che, sebbene l’invio delle fatture al sistema SdI debba avvenire preliminarmente rispetto al riconoscimento dell’emissione delle stesse, qualora l’invio in parola sia rispettoso dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa anche se trasmessa successivamente all’emissione.
Infine, nel caso in cui si renda necessaria una rettifica di fatture già emesse e inviate al SdI, qualora il contribuente desideri sanare il vizio con l’invidio di nuove fatture, queste, per essere valide, non potranno essere trasmesse oltre il termine stabilito ex lege.
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