Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 185 del 2024

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’imposta di registro su contratti di locazione con clausola penale, ai sensi degli articoli 21 e 40 del TUR.

Con la risposta a interpello n. 185 del 18 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’analisi preliminare della disciplina relativa alla clausola penale, come disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, la clausola penale ha lo scopo di predeterminare l’importo del risarcimento del danno in caso di ritardo o inadempimento della prestazione contrattuale, esonerando il creditore dall’onere di fornire prova del danno.

Il pagamento che scaturisce dall’inadempimento e dall’attivazione della clausola penale è assoggettato a imposta di registro, ai sensi dell’articolo 40 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (di seguito, solo “TUR”).

Pertanto, quando la clausola penale è inserita in un contratto di locazione, la fattispecie è soggetta alle disposizioni contenute nell’articolo 21 del TUR. Tale articolo stabilisce che “se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre richiamato l’orientamento della Corte di cassazione, che ha ribadito come la clausola penale, in quanto accessoria rispetto al contratto principale, non possa esistere autonomamente. Di conseguenza, “se il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore a riceverla, quest’ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo”.

In conclusione, l’Agenzia chiarisce che, in sede di registrazione di un contratto di locazione contenente una clausola penale, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del TUR, si applica la tassazione della disposizione che comporta l’imposizione più onerosa, tra la disposizione afferente al contratto e quella relativa alla clausola penale stessa.

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