30/9/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 186 del 2024

Con la risposta a interpello n. 186 del 26 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di presentazione dell’istanza di rimborso per l’IRAP versata e non dovuta.

In particolare, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora un soggetto abbia effettuato un versamento a causa di un errore materiale, di duplicazione, o per inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, è possibile presentare un’istanza di rimborso presso l’Ufficio territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del contribuente.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 si applica esclusivamente ai versamenti non dovuti sin dall’origine. In caso contrario, se il diritto al rimborso è maturato successivamente al pagamento dell’imposta, si applica l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Questa norma, di carattere residuale, prevede che l’istanza di rimborso possa essere presentata entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

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31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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