Con la risposta a interpello n. 187 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato l’istituto della remissione in bonis, con particolare riferimento al comma 1, dell’articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Tale istituto mira a evitare che un contribuente, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, perda la possibilità di accedere a un beneficio fiscale a causa del mancato esercizio dell’opzione o per un inadempimento di natura formale.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che l’istituto della remissione in bonis si applica anche all’esercizio tardivo dell’opzione per il consolidato fiscale. L’Ufficio ha ritenuto che la sanatoria sia valida anche nel caso di mancata revoca entro i termini previsti, data la natura automatica del rinnovo del consolidato fiscale.
In conclusione, per procedere con una revoca “tardiva”, il contribuente deve aver tenuto un “comportamento concludente” compatibile con il regime ordinario e non deve aver esercitato opzioni differenti.
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