Con la risposta a interpello n. 188 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le disposizioni contenute nell’articolo 119 e nell’articolo 121 del Decreto rilancio, soffermandosi in particolare sul nuovo comma 10-bis, che prevede uno specifico limite per le detrazioni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Le spese siano sostenute da ONLUS, OdV o ASP che erogano servizi sociosanitari, e i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- Gli edifici oggetto degli interventi appartengano alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 e siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11 del 2023, tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del citato comma 10-bis devono essere presenti sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, dalla data di sostenimento delle spese. Tali requisiti devono persistere fino alla conclusione dell’ultimo periodo d’imposta in cui si fruisce delle quote annuali costanti di detrazione.
Fa eccezione la detenzione dell’immobile a titolo di comodato d’uso gratuito, ammessa a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione.
Pertanto, qualora l’immobile sia detenuto in base a un contratto di comodato d’uso gratuito registrato prima del 1° giugno 2021, sarà possibile applicare le disposizioni del comma 10-bis.
Infine, per quanto riguarda la possibilità per le ONLUS, APS e ODV di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Decreto rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono previste delle deroghe per i soggetti costituiti prima del 17 febbraio 2023 data di entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2023.
#superbonus #detrazioni #comma10bis #decretorilancio