7/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 190 del 2024

Con la risposta a interpello n. 190 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IRES di gruppo può essere compensata con l'eccedenza a credito IVA trasferita dalla società consolidata, nel rispetto del limite di 2 milioni di euro, previsto dall’articolo 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021 (di seguito “legge di bilancio 2022”), calcolato tenendo conto dei crediti già compensati direttamente dalla stessa società.

L’Agenzia ha inoltre specificato che, ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA, occorre fare riferimento all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, per importi superiori a 5.000 euro, l’utilizzo in compensazione del credito annuale o infrannuale IVA prevede l’obbligo del visto di conformità.

Infine, l’Ufficio ha chiarito che è possibile procedere alla compensazione decorso il termine di dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della società consolidata. Solo dopo tale scadenza, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla società consolidante.

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15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 234 del 2025

Con la Risposta n. 234/2025, l’Agenzia ha chiarito che, in caso di più concordati preventivi presentati dallo stesso debitore...
15/9/2025

Agenzia delle Entrate- Risposta a interpello n. 236 del 2025

Con la Risposta n. 236/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio del codice ATECO, reso necessario dall’aggiornamento...
8/9/2025

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 230 del 3 settembre 2025

’Agenzia delle Entrate ha stabilito che ad un immobile, acquistato in data 26 novembre 2021, che ha usufruito degli interventi di ristrutturazione “Superbonus”...
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