7/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 190 del 2024

Con la risposta a interpello n. 190 del 1° ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IRES di gruppo può essere compensata con l'eccedenza a credito IVA trasferita dalla società consolidata, nel rispetto del limite di 2 milioni di euro, previsto dall’articolo 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021 (di seguito “legge di bilancio 2022”), calcolato tenendo conto dei crediti già compensati direttamente dalla stessa società.

L’Agenzia ha inoltre specificato che, ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA, occorre fare riferimento all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, per importi superiori a 5.000 euro, l’utilizzo in compensazione del credito annuale o infrannuale IVA prevede l’obbligo del visto di conformità.

Infine, l’Ufficio ha chiarito che è possibile procedere alla compensazione decorso il termine di dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA della società consolidata. Solo dopo tale scadenza, le eccedenze a credito potranno essere utilizzate in compensazione dalla società consolidante.

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22/6/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 17 giugno 2026, n. 20406

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22/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026

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22/6/2026

Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 125

Con la risposta n. 125/2026 l’Agenzia delle Entrate esclude l’autonoma soggettività fiscale di un trust residente quando la concreta articolazione...
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