Con la risposta a interpello n. 197 del 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del comma 4, dell’articolo 10 del Decreto ACE. In particolare, la norma prevede la sterilizzazione delle variazioni in aumento di cui all’articolo 5 del Decreto ACE, tali incrementi provengano “da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Anche se non appartenenti al gruppo”.
Per ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive, il contribuente deve fornire documentazione che dimostri la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese inserito nella “white list” e che escluda il rischio di una duplicazione artificiale della base di calcolo dell’ACE.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che, in base alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 10, l’analisi dei conferimenti non si riferisce ai singoli sottoscrittori di fondi, ma alla natura degli organismi di investimento.
Questi devono essere partecipati da una pluralità di investitori, nessuno dei quali possiede una quota significativa del fondo, e devono essere gestiti da operatori professionali indipendenti rispetto ai partecipanti. In tal caso, non vi è il rischio di influenze da parte di singoli investitori che potrebbero mirare a duplicare il beneficio ACE all'interno del gruppo.
#ACE #operazioneabusiva #sterilizzazione #operazioniantielusive