28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 207 del 2024

Con la risposta a interpello n. 207 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto illustrato i requisiti di un complesso aziendale, sottolineando che:

i)                    Deve consentire al cessionario di proseguire l’attività d’impresa tramite un insieme di beni materiali e immateriali, tale da permettere lo svolgimento autonomo e attuale di un'attività economica;

ii)                   Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il trasferimento riguardava una "universitas" di beni e rapporti giuridici destinati all’attività di distribuzione del gas naturale, permettendo così la continuazione dell’attività da parte del cessionario. L’Ufficio ha quindi ritenuto che l'operazione non fosse rilevante ai fini IVA, poiché l’oggetto del trasferimento non erano i singoli beni, ma un complesso aziendale destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, capace di mantenere la sua funzionalità economica in capo al cessionario.

#trasferimentoazienda #IVA #ramodazienda #gasnaturale

9/7/2026

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenza n. 1368 del 1° aprile 2026

Con la pronuncia n. 1368 del 1° aprile 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha affermato che la plusvalenza sulla vendita di case...
9/7/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 23740 del 4 giugno 2026

Con la sentenza n. 23740/2026, la Suprema Corte ha affermato che, nell’ambito del sequestro preventivo, il “periculum in mora”...
9/7/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21215

In materia di TARI, il giudicato che accerta l'intrinseca inidoneità di un immobile a produrre rifiuti può spiegare effetti anche per le annualità successive...
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