28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 207 del 2024

Con la risposta a interpello n. 207 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto illustrato i requisiti di un complesso aziendale, sottolineando che:

i)                    Deve consentire al cessionario di proseguire l’attività d’impresa tramite un insieme di beni materiali e immateriali, tale da permettere lo svolgimento autonomo e attuale di un'attività economica;

ii)                   Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il trasferimento riguardava una "universitas" di beni e rapporti giuridici destinati all’attività di distribuzione del gas naturale, permettendo così la continuazione dell’attività da parte del cessionario. L’Ufficio ha quindi ritenuto che l'operazione non fosse rilevante ai fini IVA, poiché l’oggetto del trasferimento non erano i singoli beni, ma un complesso aziendale destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, capace di mantenere la sua funzionalità economica in capo al cessionario.

#trasferimentoazienda #IVA #ramodazienda #gasnaturale

28/7/2025

Ordinanza della Corte di cassazione, sezione Tributaria, n. 20611 del 22 luglio 2025

Cassazione n. 20611/2025: le spese nel processo tributario si compensano solo con gravi ragioni espresse chiaramente in sentenza, come da d.lgs. 546/92.
28/7/2025

Corte costituzionale sentenza n. 112 del 18 luglio 2025

Con la sentenza n. 112/2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 recante i requisiti per la qualifica di abitazione principale ai fini ICI...
18/6/2025

L’IVA nella gestione dei crediti ceduti: la rilevanza della causa T-184/25

Con ordinanza del 28 febbraio 2025 (causa T-184/25), la Corte amministrativa suprema della Finlandia...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.