28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 207 del 2024

Con la risposta a interpello n. 207 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto illustrato i requisiti di un complesso aziendale, sottolineando che:

i)                    Deve consentire al cessionario di proseguire l’attività d’impresa tramite un insieme di beni materiali e immateriali, tale da permettere lo svolgimento autonomo e attuale di un'attività economica;

ii)                   Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il trasferimento riguardava una "universitas" di beni e rapporti giuridici destinati all’attività di distribuzione del gas naturale, permettendo così la continuazione dell’attività da parte del cessionario. L’Ufficio ha quindi ritenuto che l'operazione non fosse rilevante ai fini IVA, poiché l’oggetto del trasferimento non erano i singoli beni, ma un complesso aziendale destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, capace di mantenere la sua funzionalità economica in capo al cessionario.

#trasferimentoazienda #IVA #ramodazienda #gasnaturale

16/6/2025

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22076 del 12 giugno 2025

Con la sent. n. 22076/2025, la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell’applicabilità della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice...
16/6/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 15372 del 9 giugno 2025

Con l’ordinanza n. 15372/2025, la Suprema Corte ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo...
9/6/2025

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14578 del 2025

Con l’Ordinanza n. 14578 del 30 maggio 2025, la Cassazione ha escluso l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale...
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