28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 207 del 2024

Con la risposta a interpello n. 207 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto illustrato i requisiti di un complesso aziendale, sottolineando che:

i)                    Deve consentire al cessionario di proseguire l’attività d’impresa tramite un insieme di beni materiali e immateriali, tale da permettere lo svolgimento autonomo e attuale di un'attività economica;

ii)                   Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il trasferimento riguardava una "universitas" di beni e rapporti giuridici destinati all’attività di distribuzione del gas naturale, permettendo così la continuazione dell’attività da parte del cessionario. L’Ufficio ha quindi ritenuto che l'operazione non fosse rilevante ai fini IVA, poiché l’oggetto del trasferimento non erano i singoli beni, ma un complesso aziendale destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, capace di mantenere la sua funzionalità economica in capo al cessionario.

#trasferimentoazienda #IVA #ramodazienda #gasnaturale

31/10/2025

Corte di cassazione - Ordinanza n. 27140 del 10 ottobre 2025

la Cassazione ha ribadito che la sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente...
31/10/2025

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27804 del 18 ottobre 2025

la Suprema Corte ha stabilito che il diritto di esclusione del socio di s.n.c. per gravi inadempienze ex art. 2286 c.c...
31/10/2025

Corte di cassazione- Ordinanza n. 27951 del 21 ottobre 2025

la Cassazione ha chiarito che, pur non potendo i soci (o i loro eredi) impugnare direttamente l’avviso...
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