28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 207 del 2024

Con la risposta a interpello n. 207 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto illustrato i requisiti di un complesso aziendale, sottolineando che:

i)                    Deve consentire al cessionario di proseguire l’attività d’impresa tramite un insieme di beni materiali e immateriali, tale da permettere lo svolgimento autonomo e attuale di un'attività economica;

ii)                   Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il trasferimento riguardava una "universitas" di beni e rapporti giuridici destinati all’attività di distribuzione del gas naturale, permettendo così la continuazione dell’attività da parte del cessionario. L’Ufficio ha quindi ritenuto che l'operazione non fosse rilevante ai fini IVA, poiché l’oggetto del trasferimento non erano i singoli beni, ma un complesso aziendale destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, capace di mantenere la sua funzionalità economica in capo al cessionario.

#trasferimentoazienda #IVA #ramodazienda #gasnaturale

10/11/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione svolta da un professionista, non titolare di partita IVA...
10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025

10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per...
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