28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 207 del 2024

Con la risposta a interpello n. 207 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto illustrato i requisiti di un complesso aziendale, sottolineando che:

i)                    Deve consentire al cessionario di proseguire l’attività d’impresa tramite un insieme di beni materiali e immateriali, tale da permettere lo svolgimento autonomo e attuale di un'attività economica;

ii)                   Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Nel caso specifico esaminato dall’Agenzia, il trasferimento riguardava una "universitas" di beni e rapporti giuridici destinati all’attività di distribuzione del gas naturale, permettendo così la continuazione dell’attività da parte del cessionario. L’Ufficio ha quindi ritenuto che l'operazione non fosse rilevante ai fini IVA, poiché l’oggetto del trasferimento non erano i singoli beni, ma un complesso aziendale destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, capace di mantenere la sua funzionalità economica in capo al cessionario.

#trasferimentoazienda #IVA #ramodazienda #gasnaturale

19/12/2025

Corte di cassazione, sentenza n. 38974 del 3 dicembre 2025

la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurazione dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 11...
19/12/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 38438 del 27 novembre 2025

la Suprema Corte ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 rende il reato...
19/12/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 299 del 2 dicembre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ambito di un prestito obbligazionario one coupon, il disallineamento temporale...
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