28/10/2024

Agenzia delle Entrate Risposta ad interpello n. 208 del 2024

Con la risposta a interpello n. 208 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la Legge di bilancio 2024 ha modificato l’articolo 67 del Tuir, inserendo tra i redditi diversi, alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili su cui il cedente (o aventi diritto) ha effettuato interventi agevolati ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, conclusi entro 10 anni dall’atto di cessione. Sono escluse le cessioni di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a abitazione principale per la maggior parte del decennio antecedente alla vendita.

L’Agenzia ha anche precisato che la natura degli interventi effettuati non è rilevante, purché si tratti di interventi ammessi al Superbonus, anche se eseguiti solo sulle parti comuni dell’edificio di cui l’unità immobiliare fa parte. La plusvalenza imponibile è calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto o costruzione, aumentato di eventuali costi inerenti, secondo quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, del TUIR.

Inoltre, sono esclusi dall'applicazione di questa norma gli immobili acquisiti per successione, ma se la proprietà immobiliare deriva solo in parte da una successione, l’esclusione si applica solo alla quota ereditata, mentre la plusvalenza relativa alla quota acquistata rimane imponibile.

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10/11/2025

Agenzia delle Entrate, risposta ad istanza di interpello n. 266 del 21 ottobre 2025

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prestazione svolta da un professionista, non titolare di partita IVA...
10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28421 del 27 ottobre 2025

10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

la Suprema Corte ha chiarito che, in caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per...
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