L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 264/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, con particolare riguardo al caso di un dipendente presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS).
Il soggetto istante, cittadino italiano residente nel Regno Unito e regolarmente iscritto all’AIRE, in possesso di laurea specialistica conseguita in Italia, dichiara di aver svolto attività lavorativa dapprima presso la BEI (Banca Europea degli Investimenti) e successivamente presso la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e di voler trasferire la propria residenza fiscale in Italia a partire dall’ottobre 2025 fruendo del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 209/2023. L’istante, infatti, ritiene di non essere soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 13 del Protocollo n. 7 sui Privilegi e sulle Immunità dell’Unione Europea allegato al TUE e al TFUE in quanto non inquadrabile come agente UE e quindi di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa sui lavoratori impatriati.
Ed infatti, il Protocollo n. 7 sui Privilegi e sulle Immunità dell’Unione Europea prevede che i cittadini italiani fiscalmente residenti in Italia, in qualità di funzionari e agenti dell’Unione Europea, come precisato anche dalla Circolare n. 33/E del 2020, sono considerati ex lege fiscalmente residenti in Italia, anche nelle ipotesi in cui siano in possesso del requisito formale dell’iscrizione all’AIRE nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, con la conseguenza che l’accesso al regime agevolativo per gli stessi, in carenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma, deve considerarsi precluso.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, precisa che il chiarimento fornito nella circolare citata, benché concernente il vecchio regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’abrogato art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, resta valido e applicabile anche con riguardo al nuovo regime, atteso che l’applicazione di entrambi i regimi presuppone un periodo minimo di pregressa residenza all’estero.
Ebbene, la BERS non è inclusa tra le istituzioni e gli organi dell’UE. Per tale motivo, ai propri dipendenti non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 del citato Protocollo n. 7.
Tanto premesso, considerato che l’istante non può essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta in cui è stato dipendente della BERS e che dichiara di volersi trasferire in Italia dal mese di ottobre del 2025, potrà fruire del nuovo regime a partire dal periodo d’imposta 2026, nel rispetto di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sempreché non ricorrano le circostanze che determinano l’allungamento del periodo minimo di residenza all’estero da 3 a 6/7 periodi d’imposta.
#lavoratoriimpatriati #BERS #residenzafiscale