L' articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. ''Art bonus'') istituisce un credito d'imposta del 65% (inizialmente) per le erogazioni liberali in denaro a favore del patrimonio culturale pubblico. Questa agevolazione fiscale supporta interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno a nuove strutture, e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri senza scopo di lucro. Il credito d'imposta, che per gli anni 2014 e 2015 era del 65%, è successivamente sceso al 50% a partire dal 2016.
Venendo al documento di prassi in esame, un’associazione senza fini di lucro, che non persegue finalità politiche o sindacali ed ha per oggetto la divulgazione della cultura, richiede dei chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del credito di imposta di cui al già menzionato art. 1 del decreto-legge n. 83.
Più nello specifico, l’associazione dichiara di aver ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Cultura consistente nell’inserimento tra le società concertistiche e corali di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante la disciplina relativa ai “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo [FUS] di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” ma intende comprendere se, pur rinunciando alla percezione del contributo FNSV ex FUS, rientrerebbe nell’ambito applicativo del c.d. Art Bonus.
Sul tema, l’Agenzia chiarisce che ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, ciò che rileva è che l’attività svolta sia riconducibile in astratto alle categorie previste dal Decreto Ministeriale 27 luglio 2017, non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi FNSV ex FUS.
Pertanto, l’associazione ben potrebbe rientrare tra i soggetti dello spettacolo destinatari di erogazioni liberali ammissibili all'Art bonus.
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